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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 novembre 1994, n. 687

Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1995)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1995
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Viste le disposizioni del capo II "Nuove norme per la protezione di
coloro che collaborano con la giustizia" del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82;
  Viste  le  integrazioni  e le modificazioni apportate alla predetta
normativa con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
  Visto il decreto-legge 20 novembre 1991, n.  367,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 20 gennaio 1992, n. 8, recante norme sul
coordinamento  delle  indagini  nei   procedimenti   per   reati   di
criminalita' organizzata;
  Visto  l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  1991,
n.  410,  come successivamente modificato dall'art. 1, comma 3, della
legge 7 agosto 1992, n.  356,  di  conversione  del  decreto-legge  8
giugno 1992, n. 306;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo 1993, n. 119, recante la
"Disciplina del cambiamento delle generalita' per  la  protezione  di
coloro che collaborano con la giustizia";
  Visto  il  proprio  decreto  26  novembre  1991, recante criteri di
formulazione del programma di protezione di  coloro  che  collaborano
con la giustizia e le relative modalita' di attuazione;
  Ritenuto  di  dover  adottare, a norma dell'art. 10, comma 3, della
surrichiamata legge n. 82 del 1991,  nuove  disposizioni  dirette  ad
individuare  sia  i  criteri per la formulazione del programma per la
protezione di chi collabora con la giustizia, sia i procedimenti  per
la  sua  adozione  e  attuazione,  anche  con riferimento al tema del
cambiamento delle generalita' e alla predisposizione dei documenti di
copertura oltre che alle modalita' di formulazione della proposta  di
ammissione a detto programma, ai compiti istruttori della commissione
centrale e alle attivita' demandate al capo della Polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza;
  Sentita   la   commissione   centrale   di   cui  all'art.  10  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sopra indicato, che sullo schema
del presente  provvedimento  si  e'  espressa  nella  seduta  del  16
novembre 1994;
  Sentito   il  Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, che sullo schema del presente provvedimento si e'  espresso
nella riunione del 24 novembre 1994;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
             Modalita' per la formulazione del programma
   1.  La  commissione  centrale  prevista dall'art. 10, comma 2, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n.  8,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  15  marzo  1991, n. 82, denominata legge negli articoli
seguenti, formula lo speciale programma di protezione per i  soggetti
indicati nell'art. 9 della medesima legge dopo aver acquisito:
    a)  la proposta motivata del procuratore della Repubblica ovvero,
previo  parere  favorevole  di  questi,  del  capo  della  Polizia  -
direttore generale della pubblica sicurezza o del prefetto;
    b)  il  parere  del  procuratore  nazionale  antimafia, allorche'
ricorrano le condizioni previste dall'art. 3;
    c)  la  completa  e  documentata  attestazione  delle  situazioni
soggettive indicate nell'art. 12 della legge;
    d) specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure preventive e
di  protezione  gia' adottate o adottabili dall'autorita' di pubblica
sicurezza, dall'Amministrazione  penitenziaria  o  da  altri  organi,
nonche' ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire
la   gravita'   e   l'attualita'   del  pericolo  in  relazione  alla
collaborazione o alle dichiarazioni rese  nel  corso  delle  indagini
preliminari  o  del  giudizio  relativamente  a  delitti compresi fra
quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale.
  2. La commissione puo'  altresi'  acquisire,  anche  mediante  e  a
seguito   dell'audizione   del   procuratore   nazionale   antimafia,
dell'autorita' che ha formulato la proposta o di altra autorita'  che
ad  essa  e'  interessata, ogni ulteriore notizia utile ai fini della
formulazione del programma di protezione, ivi compresi  gli  elementi
concernenti   l'importanza  del  contributo  per  lo  sviluppo  delle
indagini o per il giudizio penale e quelli di interesse ai fini delle
dichiarazioni impegnative da  rendere  a  norma  dell'art.  12  della
legge.
  3.  Quando  e'  necessario  al  fine di prevenire gravi delitti che
attentano alla vita o  alla  incolumita'  delle  persone  esposte  al
pericolo  per  effetto  della  collaborazione,  la  commissione  puo'
utilizzare anche gli atti e le informazioni trasmessi  dall'autorita'
giudiziaria  a  norma  dell'art.  118  del codice di procedura penale
ovvero  a  norma  dell'articolo  1-quinquies  del   decreto-legge   6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre  1982, n. 726, o dell'art. 102 del testo unico delle leggi in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  4.  La  commissione  delibera  a  maggioranza  dei suoi componenti,
purche' siano presenti alla seduta almeno cinque di  questi,  di  cui
almeno  un  magistrato.  In  caso  di  parita',  prevale  il voto del
presidente.
  5. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di  cui
all'art.  2, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla
commissione, gli atti e i  provvedimenti  della  commissione  stessa,
salvi   gli  estratti  essenziali,  e  le  attivita'  svolte  per  la
attuazione dello speciale programma di protezione.  Agli  atti  e  ai
provvedimenti  della  commissione,  salvi gli estratti essenziali che
devono  essere  comunicati  ad  organi  diversi  da  quelli  preposti
all'attuazione  dello  speciale programma di protezione, si applicano
altresi' le  norme  per  la  tenuta  e  la  circolazione  degli  atti
classificati,  con  classifica di segretezza adeguata al contenuto di
ciascun atto.
  6. Nello svolgimento dei  compiti  istruttori  indicati  nei  commi
precedenti,   la   commissione   si   avvale   dell'Ufficio   per  il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il  D.L.  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991, n. 82, reca:
          "Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di
          estorsione e per la protezione di  coloro  che  collaborano
          con la giustizia".
             -  Il  D.L.  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  1992,  n.  356,  reca:
          "Modifiche  urgenti  al  nuovo codice di procedura penale e
          provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa".
             - Il testo del comma 2-quater dell'art. 2  del  D.L.  29
          ottobre  1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 dicembre 1991, n. 410 (Disposizioni urgenti per il
          coordinamento delle attivita' informative  e  investigative
          nella  lotta  contro  la  criminalita'  organizzata),  come
          successivamente modificato dal comma 3  dell'art.  1  della
          legge   7   agosto   1992,   n.  356,  di  conversione  del
          decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306,  e'  il  seguente:
          "2-quater.    L'Alto commissario per il coordinamento della
          lotta contro la  delinquenza  mafiosa  svolge  le  funzioni
          previste  dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992.
          A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di  dette
          funzioni,   le   competenze  sono  attribuite  al  Ministro
          dell'interno con  facolta'  di  delega  nei  confronti  dei
          prefetti  e  del  direttore  della  Direzione investigativa
          antimafia di cui all'art. 3, nonche' nei confronti di altri
          organi  e  uffici   dell'Amministrazione   della   pubblica
          sicurezza,   secondo   criteri   che  tengano  conto  delle
          competenze attribuite dalla normativa vigente  ai  medesimi
          organi,  uffici  e  autorita'.  Le  competenze previste dal
          comma 3 dell'art. 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n.  629,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,
          n. 726, come introdotto dall'art. 2 della legge 15 novembre
          1988,  n.  486,  sono  devolute  al  capo  della  Polizia -
          direttore generale della pubblica sicurezza".
             - Il testo dell'art.  10  del  D.L.  n.  8/1991,  e'  il
          seguente:
             "Art.  10.  -  1.  Nei  casi  in cui le misure di tutela
          adottabili,  ai  sensi  delle   norme   gia'   in   vigore,
          direttamente  dall'Alto  commissario  per  il coordinamento
          della  lotta  contro  la  delinquenza  di   tipo   mafioso,
          dall'autorita'  di  pubblica  sicurezza  o, se si tratta di
          persona detenuta, dal Ministero di  grazia  e  giustizia  -
          Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria, non sono
          ritenute  adeguate  al fine di assicurare l'incolumita' dei
          soggetti elencati nell'art. 9 e il  pericolo  derivi  dagli
          elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo
          delle  indagini  o per il giudizio puo' essere definito uno
          speciale  programma   di   protezione,   comprendente,   se
          necessario, anche misure di assistenza.
             2.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti  i  Ministri
          interessati,  e'  istituita una commissione centrale per la
          definizione ed applicazione  dello  speciale  programma  di
          protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la
          presiede,  da  due  magistrati  con  particolare esperienza
          nella trattazione di processi  per  fatti  di  criminalita'
          organizzata  e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel
          settore. Per  i  compiti  di  segreteria  e  istruttori  la
          commissione   centrale   si   avvale  dell'ufficio  per  il
          coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
             3. Le misure di protezione  e  di  assistenza  a  favore
          delle  persone  ammesse  allo  speciale programma di cui al
          comma 1, nonche' i criteri di  formulazione  del  programma
          medesimo  e  le modalita' di attuazione, sono stabilite con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro   di  grazia  e  giustizia,  sentiti  il  Comitato
          nazionale dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  e  la
          commissione  centrale  di  cui  al  comma 2. Non si applica
          l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 10 del D.L. n. 8/1991  si  veda
          in nota alle premesse.
             -  Il  testo  dell'art.  9  del  D.L.  n.  8/1991, e' il
          seguente:
             "Art. 9. - 1. Nei  confronti  delle  persone  esposte  a
          grave   e   attuale   pericolo   per   effetto  della  loro
          collaborazione o delle dichiarazioni rese nel  corso  delle
          indagini  preliminari  o  del  giudizio,  relativamente  ai
          delitti previsti dall'art.  380  del  codice  di  procedura
          penale, possono essere adottate misure di protezione idonee
          ad  assicurarne l'incolumita', provvedendo, ove necessario,
          all'assistenza secondo le disposizioni del presente capo.
             2. Le citate misure possono essere  adottate  anche  nei
          confronti  dei  prossimi  congiunti,  dei  conviventi  e di
          coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa
          delle relazioni che intrattengono con le persone di cui  al
          comma 1".
             -  Il  testo dell'art. 12 del D.L. n. 8/1991, modificato
          dall'art.  13 del D.L. 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 306, e' il
          seguente:
             "Art.  12.  -  1.  Le persone nei cui confronti e' stata
          avanzata proposta di ammissione allo speciale programma  di
          protezione   devono   rilasciare  all'autorita'  proponente
          completa e documentata attestazione riguardante il  proprio
          stato  civile,  di  famiglia e patrimoniale, gli obblighi a
          loro   carico   derivanti   dalla   legge,   da    pronunce
          dell'autorita'   o  da  negozi  giuridici,  i  procedimenti
          penali, civili  e  amministrativi  pendenti,  i  titoli  di
          studio  e  professionali, le autorizzazioni, le licenze, le
          concessioni e ogni altro titolo abilitativo  di  cui  siano
          titolari.  Le  predette persone devono, altresi', designare
          un  proprio  rappresentante   generale   o   rappresentanti
          speciali per gli atti da compiersi.
             2.  Lo  speciale programma di protezione e' sottoscritto
          dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
               a)  osservare  le  norme  di  sicurezza  prescritte  e
          collaborare attivamente all'esecuzione del programma;
               b) (abrogata);
               c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle
          obbligazioni contratte;
               d)  non  rilasciare a soggetti diversi dalla autorita'
          giudiziaria  o  dalle  Forze   di   polizia   dichiarazioni
          concernenti  fatti comunque di interesse per i procedimenti
          in relazione ai quali hanno prestato  o  prestano  la  loro
          collaborazione.
             3.   All'atto   della   sottoscrizione   del  programma,
          l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in  cui
          ha sede la commissione di cui all'art. 10".
             -  L'art.  380  del  codice  di  procedura  penale e' il
          seguente:
             "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1.  Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti
          anni.
             2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma 1, gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
               a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
          nel titolo I del libro II del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
               b)  delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
               c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti  nel
          titolo  VI  del  libro  II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
               d)  delitto  di  riduzione  in   schiavitu'   previsto
          dall'art. 600 del codice penale;
               e)  delitto  di  furto,  quando ricorre la circostanza
          aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto  1977,
          n.  533  o  taluna  delle  circostanze  aggravanti previste
          dall'art. 625, comma 1, numeri  1,  2  prima  ipotesi  e  4
          seconda ipotesi del codice penale;
               f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice
          penale  e  di  estorsione previsto dall'art. 629 del codice
          penale;
               g) delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle previste dall'art. 2, terzo comma,  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110;
               h)   delitti   concernenti   sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato  con  D.P.R.  9  ottobre  1990, n. 309, salvo che
          ricorra la circostanza prevista dal comma  5  del  medesimo
          articolo;
               i)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
               l) delitti di promozione,  costituzione,  direzione  e
          organizzazione    delle   associazioni   segrete   previste
          dall'art. 1 della legge  25  gennaio  1982,  n.  17,  delle
          associazioni  di  carattere  militare  previste dall'art. 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2  della
          legge   20  giugno  1952,  n.  645,  delle  organizzazioni,
          associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art.  3,  comma
          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
              l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
          e   organizzazione   della  associazione  di  tipo  mafioso
          prevista dall'art.  416-bis del codice penale;
               m) delitti di promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.   416,  commi  1  e  3,  del  codice  penale,  se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma.
             3. Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
             -  Il testo dell'art. 118 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art. 118 (Richiesta di copie di atti e di  informazioni
          da   parte   del  Ministro  dell'interno).  -  Il  Ministro
          dell'interno, direttamente o a mezzo  di  un  ufficiale  di
          polizia   giudiziaria   o  del  personale  della  Direzione
          investigativa  antimafia   appositamente   delegato,   puo'
          ottenere  dall'autorita'  giudiziaria  competente, anche in
          deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti di
          procedimenti  penali  e  informazioni  scritte   sul   loro
          contenuto,  ritenute  indispensabili per la prevenzione dei
          delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza.
          L'autorita'  giudiziaria  puo'  trasmettere  le  copie e le
          informazioni anche di propria iniziativa.
             1-bis. Ai medesimi  fini  l'autorita'  giudiziaria  puo'
          autorizzare  i  soggetti  indicati  nel comma 1 all'accesso
          diretto al registro previsto dall'art. 335, anche se tenuto
          in forma automatizzata.
             2. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo'
          rigettare la richiesta con decreto motivato.
             3. Le copie e le  informazioni  acquisite  a  norma  del
          comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio".
             -  Il  testo  dell'art. 1-quinquies del D.L. 6 settembre
          1982, n.  629, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          12   ottobre   1982,  n.     726  (Misure  urgenti  per  il
          coordinamento della lotta contro la  delinquenza  mafiosa),
          e' il seguente:
             "Art.  1-quinquies.  -  1.  Per  l'espletamento dei suoi
          compiti istituzionali l'Alto commissario puo'  proporre  al
          tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione
          delle  misure  di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2
          della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
          modificazioni  ed integrazioni; puo' altresi' esercitare le
          altre facolta' attribuite dalla stessa legge alle autorita'
          cui spetta di promuovere il  procedimento  di  prevenzione.
          L'Alto  commissario dispone che delle proposte inoltrate al
          tribunale   sia   data    comunicazione    alla    questura
          territorialmente  competente  per  gli adempimenti previsti
          nel quarto comma dell'art. 10-bis  della  legge  31  maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.
             2. L'Alto commissario ha facolta' di convocare qualsiasi
          persona avvalendosi dei poteri di cui all'art. 15 del testo
          unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con
          regio decreto 18 giugno 1931,  n.    773,  e  ne  riferisce
          semestralmente al Ministro dell'interno.
             3.   Per   l'espletamento   dei   suoi   compiti  l'Alto
          commissario  puo'  esercitare,  su  delega   del   Ministro
          dell'interno,  la  facolta'  di  cui  all'art.  165-ter del
          codice di procedura penale.
             4. L'autorita' giudiziaria  competente,  senza  ritardo,
          trasmette   ovvero   autorizza   gli   organi   di  polizia
          giudiziaria a trasmettere all'Alto  commissario  copia  dei
          rapporti,   delle  perizie  tossicologiche  in  materia  di
          stupefacenti  e  di  ogni  altro   atto   ritenuto   utile,
          concernenti  fatti  comunque  connessi  a  delitti  di tipo
          mafioso; e' altresi' trasmessa all'Alto  commissario  copia
          delle  perizie balistiche espletate in procedimenti penali.
          L'autorita'  giudiziaria,  qualora  ritenga  di  non  poter
          derogare  al  segreto  di  cui  all'art.  307 del codice di
          procedura penale, dispone, con  decreto  motivato,  che  la
          trasmissione  sia  procrastinata  per il tempo strettamente
          necessario.   La documentazione trasmessa  e'  coperta  dal
          segreto di ufficio.
             5.  L'autorita'  giudiziaria,  ove lo ritenga opportuno,
          puo'  fornire  all'Alto  commissario,  su  sua   richiesta,
          informazioni   su   iniziative   di   polizia   giudiziaria
          concernenti la criminalita' di tipo mafioso.
             6.  L'Alto  commissario, per ragioni del proprio ufficio
          ha facolta' di visitare gli istituti  penitenziari  e  puo'
          avere   colloqui   personali,  con  detenuti  e  internati,
          osservando le disposizioni dell'art. 18-bis della legge  26
          luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui
          al  comma  4  del  medesimo  articolo, all'attestazione ivi
          prevista  provvede  lo  stesso  Alto  commissario.     Tali
          facolta'  non  sono  delegabili.  Di  detti colloqui l'Alto
          commissario fara' specifica menzione nelle relazioni di cui
          al terzo comma dell'art. 1.
             7. Il procuratore della Repubblica  del  luogo  dove  le
          operazioni  debbono  essere  eseguite  puo'  autorizzare le
          intercettazioni di cui all'art. 16 della legge 13 settembre
          1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario".
             - Il testo dell'art. 102 del D.P.R. 9 ottobre  1990,  n.
          309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e'
          il seguente:
             "Art. 102 (Notizie di  procedimenti  penali).  -  1.  Il
          Ministro   dell'interno,   direttamente   o  per  mezzo  di
          ufficiali di polizia giudiziaria,  appositamente  delegati,
          puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di
          atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto,
          ritenute   indispensabili  per  la  prevenzione  o  per  il
          tempestivo accertamento dei delitti previsti  dal  presente
          testo  unico, nonche' per la raccolta e per la elaborazione
          dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per  gli
          stessi delitti.
             2.  L'autorita'  giudiziaria puo' trasmettere le copie e
          le  informazioni  di  cui  al  comma  1  anche  di  propria
          iniziativa;   nel   caso   di   richiesta   provvede  entro
          quarantotto ore.
             3. Le copie e le informazioni  acquisite  ai  sensi  dei
          commi  1  e  2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono
          essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri
          con i quali siano raggiunte specifiche intese per la  lotta
          al   traffico   illecito   delle  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope e alla criminalita' organizzata.
             4. Se  l'autorita'  giudiziaria  ritiene  di  non  poter
          derogare  al  segreto  di  cui  all'art.  329 del codice di
          procedura penale,  dispone  con  decreto  motivato  che  la
          trasmissione  si  procrastinata  per  il tempo strettamente
          necessario".