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DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 1993, n. 119

Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/05/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2020)
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Testo in vigore dal:  9-5-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Richiesta di cambiamento delle generalità
1. La richiesta di cambiamento delle generalità a norma dell'art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è indirizzata congiuntamente ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia ed è ricevuta, unitamente agli elementi di cui all'art. 12 del predetto decreto-legge, dalla autorità che propone lo speciale programma di protezione, ovvero, successivamente, dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge.
2. Alla domanda relativa al cambiamento delle generalità dei figli minori deve essere unito l'assenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice tutelare, sentiti gli interessati, decide tenendo conto delle esigenze di tutela della sicurezza del minore, della sicurezza della persona ammessa allo speciale programma di protezione e dei diritti dei coniugi.
3. La richiesta di cambiamento delle generalità non è soggetta a pubblicazione e contro di essa non è ammessa opposizione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 15 del D.L. n. 8/1991 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1992, n. 356, è il seguente:
"Art. 15. - 1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulti non adeguata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere autorizzato, su richiesta degli interessati, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.
1-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalità, con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva;
b) iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonché di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attività; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalità, dai competenti uffici ed organi, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima;
c) validità delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identità;
d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalità, emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalità, continuino ad essere iscritti sotto le precedenti generalità;
e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facoltà di richiesta del cambiamento di generalità per i figli minori;
f) previsione che il cambiamento delle generalità non abbia effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalità e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalità; previsione e disciplina delle eventuali deroghe;
g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la nuova identità; azionabilità dei diritti dei terzi con la possibilità per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilità di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza;
h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta;
i) possibilità per le persone protette di agire mediante rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalità, nonché di essere autorizzate ad usare le precedenti generalità relativamente ai rapporti giuridici in corso;
l) previsione di speciali modalità per la iscrizione nel casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalità".
- L'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è così formulato:
"Art. 14 (Decreti legislativi) - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativò e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 10 e 12 del D.L.
n. 8/1992 (per il testo dell'art. 15 si veda in note alle premesse):
"Art. 10. - 1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme già in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumità dei soggetti elencati nell'art. 9 e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, può essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata e da cinque funzioni e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonché i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalità di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
"Art. 12. - 1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione devono rilasciare all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di stu- dio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.
2. Lo speciale programma di protezione è sottoscritto dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione del programma;
b) (soppressa dalla legge di conversione);
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle obbligazioni contratte".