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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1982, n. 629

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726 (in G.U. 12/10/1982, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
Testo in vigore dal:  8-8-1992
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Art. 1-quinquies

1. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario può proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; può altresì esercitare le altre facoltà attribuite dalla stessa legge alle autorità cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'articolo 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Alto commissario ha facoltà di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.
3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario può esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facoltà di cui all'articolo 165- ter del codice di procedura penale.
4. L'autorità giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; è altresì trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L'autorità giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa è coperta dal segreto di ufficio.
5. L'autorità giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, può fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalità di tipo mafioso.
6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e
((può avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'articolo 18- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto Commissario.))
Tali facoltà non sono delegabili. Di detti colloqui l'Alto commissario farà specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell'articolo 1.
7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare le intercettazioni di cui all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario.