stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 novembre 1994, n. 663

Misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-12-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1995)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-12-1994 al: 31-1-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a sostegno del mercato dei prodotti ittici per fronteggiare le conseguenze delle recenti avversità ecologiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Fondo di solidarietà sociale della pesca
1. In dipendenza della crisi che ha colpito il mercato dei prodotti ittici, a causa della infezione manifestatasi nei mesi di ottobre e novembre 1994 nei compartimenti marittimi della regione Puglia, di cui alle ordinanze della regione Puglia del 22 ottobre 1994, n. 532, e del Ministro della sanità del 31 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1994, per le unità dei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto, abilitate alla pesca professionale, è corrisposto all'armatore per quarantacinque giorni il premio previsto dal decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504, in materia di fermo biologico, e dalle relative norme di attuazione.
2. Al personale imbarcato sulle unità di cui al comma 1 è comunque corrisposto a cura dell'armatore il salario minimo garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Ai mitilicoltori, danneggiati in modo rilevante dagli eventi di cui al comma 1, è corrisposto un premio determinato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di:
a) lire 10 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione superiore a 250 mila metri quadrati;
b) lire 5 milioni per gli impianti di mitilicoltura con estensione inferiore a 250 mila metri quadrati;
c) lire 1,5 milioni ai pescatori di cozze che hanno effettuato la prescritta dichiarazione statistica.
4. Gli indennizzi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 non sono cumulabili.
5. Al fine di conseguire la concessione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 3 la domanda è presentata a cura dell'armatore, dell'imprenditore o del pescatore alla capitaneria di porto competente per territorio entro il 31 dicembre 1994. Alla domanda è allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il danno effettivamente subito in dipendenza della crisi di cui al comma 1. La domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile dichiarato. Trovano applicazione, in caso di non veridicità del reddito certificato, le sanzioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. Il pagamento dell'indennizzo previsto dai commi 1 e 3 è disposto, anche in deroga alle norme di contabilità, dalla capitaneria di porto, entro il 28 febbraio 1995, sulla base degli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dopo aver valutato la ragionevolezza della richiesta.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 28.600 milioni per l'anno 1994, di cui lire 18.600 milioni per l'attuazione del comma 1 e lire 10.000 milioni per l'attuazione del comma 3. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 potranno essere utilizzate nell'anno successivo.