stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 novembre 1994, n. 663

Misure urgenti a sostegno del settore della produzione ittica, colpito dalla recente emergenza ambientale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-12-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1995)
nascondi
Testo in vigore dal: 3-12-1994
al: 31-1-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
immediati interventi a sostegno del mercato dei prodotti  ittici  per
fronteggiare le conseguenze delle recenti avversita' ecologiche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di  concerto
con i Ministri delle  finanze,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, del lavoro e  della  previdenza  sociale  e
della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
              Fondo di solidarieta' sociale della pesca 
 1. In dipendenza della crisi che ha colpito il mercato dei  prodotti
ittici, a causa della infezione manifestatasi nei mesi di  ottobre  e
novembre 1994 nei compartimenti marittimi della  regione  Puglia,  di
cui alle ordinanze della regione Puglia del 22 ottobre 1994, n.  532,
e del Ministro della sanita' del 31 ottobre  1994,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre  1994,  per  le  unita'  dei
compartimenti marittimi di  Manfredonia,  Molfetta,  Bari,  Brindisi,
Gallipoli  e  Taranto,  abilitate  alla   pesca   professionale,   e'
corrisposto all'armatore per quarantacinque giorni il premio previsto
dal  decreto-legge  30  giugno  1994,   n.   424,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 504, in materia di fermo
biologico, e dalle relative norme di attuazione. 
  2. Al personale imbarcato  sulle  unita'  di  cui  al  comma  1  e'
comunque corrisposto a cura dell'armatore il salario minimo garantito
dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 
  3. Ai mitilicoltori, danneggiati in modo rilevante dagli eventi  di
cui al comma 1, e' corrisposto un premio determinato con decreto  del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di: 
    a)  lire  10  milioni  per  gli  impianti  di  mitilicoltura  con
estensione superiore a 250 mila metri quadrati; 
    b)  lire  5  milioni  per  gli  impianti  di  mitilicoltura   con
estensione inferiore a 250 mila metri quadrati; 
    c) lire 1,5 milioni ai pescatori di cozze che hanno effettuato la
prescritta dichiarazione statistica. 
  4. Gli indennizzi di cui alle lettere a), b) e c) del comma  3  non
sono cumulabili. 
  5. Al fine di conseguire la concessione dell'indennizzo di  cui  ai
commi  1  e  3  la  domanda  e'  presentata  a  cura   dell'armatore,
dell'imprenditore  o  del  pescatore  alla   capitaneria   di   porto
competente per territorio entro il 31 dicembre 1994. Alla domanda  e'
allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio  1968,
n. 15, attestante il danno effettivamente subito in dipendenza  della
crisi   di   cui   al   comma   1.   La   domanda   deve    contenere
l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo  reddito  fiscalmente
imponibile  dichiarato.  Trovano  applicazione,  in   caso   di   non
veridicita' del reddito certificato, le sanzioni di cui alla legge  4
gennaio 1968, n. 15. 
  6. Il pagamento  dell'indennizzo  previsto  dai  commi  1  e  3  e'
disposto,  anche  in  deroga  alle  norme  di   contabilita',   dalla
capitaneria di porto, entro il 28 febbraio  1995,  sulla  base  degli
accreditamenti  disposti  dal  Ministero  delle   risorse   agricole,
alimentari e forestali, dopo aver valutato  la  ragionevolezza  della
richiesta. 
  7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di lire 28.600 milioni per l'anno 1994, di cui  lire  18.600  milioni
per l'attuazione del comma 1 e lire 10.000 milioni  per  l'attuazione
del comma 3. Le somme non utilizzate nell'anno 1994  potranno  essere
utilizzate nell'anno successivo.