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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (in G.U. 23/01/1995, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  24-11-1994 al: 27-11-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare gli interventi di prima necessità e di immediato sostegno in favore delle zone colpite in misura eccezionale da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 novembre 1994 e del 21 novembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.
2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nel decreto di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subìto danni a beni di propria pertinenza indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunziati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.
3. È riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 50 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.