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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (in G.U. 23/01/1995, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal: 24-11-1994
al: 27-11-1994
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  attivare  gli
interventi di prima necessita' e  di  immediato  sostegno  in  favore
delle zone colpite in misura eccezionale da avversita' atmosferiche e
da eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 16 novembre 1994 e del 21 novembre 1994; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia  e  giustizia,  delle
finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori
pubblici, delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  della
sanita', per i beni culturali e  ambientali,  dell'ambiente,  per  la
funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del  lavoro  e
della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
emanarsi entro cinque giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, su proposta del Ministro  dell'interno,  sentiti  i
presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i
comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese  le  zone  colpite
dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi  alluvionali
nella prima decade del mese di  novembre  1994,  anche  eventualmente
indicando le parti di territorio comunale effettivamente  colpite.  A
tale  fine  i  prefetti  delle  province  interessate  comunicano  al
Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso. 
  2.  Gli  enti  locali  rientranti  nel  territorio  delle   regioni
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  10
novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11
novembre 1994, non compresi nel decreto  di  cui  al  comma  1,  sono
autorizzati a contrarre mutui ventennali  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento  stabiliti  dalla
legislazione vigente, se  in  conseguenza  degli  eventi  di  cui  al
medesimo comma 1 hanno subi'to danni a  beni  di  propria  pertinenza
indicati all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  ed  al  fine  del
ripristino di tali beni. Per essere ammessi  al  beneficio  gli  enti
locali interessati debbono presentare al presidente della  rispettiva
regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  specifica  comunicazione  contenente
l'attestazione dei danni nell'ambito del  proprio  territorio  per  i
quali intendono richiedere i  mutui.  Il  presidente  della  regione,
previo accertamento dei danni denunziati e  su  parere  conforme  del
competente ufficio del genio civile, comunica al comune  entro  dieci
giorni il nulla osta per la  presentazione  dell'istanza  alla  Cassa
depositi e prestiti. 
  3. E' riconosciuto il concorso dello Stato  sui  mutui  di  cui  al
comma  2  nel  limite  del  50  per  cento  del  relativo  onere   di
ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di
lire 500 miliardi. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  3,  valutato  in
lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed  in  lire  27  miliardi  annui  a
decorrere dal 1997, si provvede mediante  utilizzo  delle  proiezioni
per l'anno 1996  dell'accantonamento  relativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.