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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 359

Regolamento per i lavori in economia, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/6/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal:  28-6-1994 al: 7-11-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento di esecuzione, e successive modificazioni;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, già Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi;
Considerata la necessità di disciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, semprechè la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:
a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, salva la competenza prevista dalle vigenti leggi per i lavori di straordinaria manutenzione;
b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
c) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni in materia istituzionale o comunque interessanti l'Ispettorato centrale repressione frodi, quando non vi siano disponibili locali demaniali sufficienti, ovvero idonei; locazione di immobili per conservazione materiali costituenti cineteca ministeriale;
d) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;
e) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti l'Ispettorato centrale repressione frodi;
f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonché rilegatura di libri e pubblicazioni varie;
g) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, comunque, su presentazione fattura;
h) stampa di materiale vario, qualora motivate ragioni di urgenza lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilità di una loro tempestiva esecuzione da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
i) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
l) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
m) spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;
n) acquisto di medaglie, diplomi, coppe ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiale per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo; servizi di microfilmatura;
o) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio e di dispositivi antifurto;
p) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonché fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'uso di macchine e relative spese di allacciamento;
q) acquisto e riparazione di mobilio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;
r) riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli, acquisto di carburante e lubrificante, nonché spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, per il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali, per il pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
s) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti telefonici, telegrafici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora, ed elaboratore dati;
t) spese concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma di legge o, qualora non previsti da norme legislative, costituiti con decreto interministeriale o con decreto ministeriale, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza; spese per lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento del personale, nonché di concorsi indetti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e relativi all'Ispettorato centrale repressione frodi;
u) spese per studi, ricerche, progettazione e sperimentazioni e spese per realizzazioni di prototipi inerenti i servizi d'istituto connessi alla prevenzione e repressione delle sofisticazioni agro-alimentari;
v) spese per il funzionamento dei centri e laboratori tecnici, dei laboratori di analisi ivi compreso l'acquisto di attrezzature comunque necessarie;
z) lavori di somma urgenza concernenti la stabilità e la salubrità degli edifici connessi al verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili;
aa) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi ed alla salute pubblica;
bb) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
cc) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o i danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
dd) lavori e provviste che il Ministro dichiari debbano rimanere segreti, nell'interesse della sicurezza dello Stato;
ee) spese minute, non previste nelle precedenti lettere.
2. Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di servizi di cui al presente articolo è fissato nella misura di L. 150.000.000, fatta eccezione per le spese di cui alla lettera ee) il cui importo massimo è fissato in lire cinque milioni al netto degli oneri fiscali.
3. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.
4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti agli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, per le spese riferite al "centro", e dai dirigenti preposti agli uffici periferici, per le spese riferite agli uffici medesimi, nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, nonché degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti ai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi "L. 7.200.000".
- Il R.D. n. 827/1924 approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
- Il R.D. n. 350/1895 approva il regolamento per la direzione, la contabilità e la collaborazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
- Il D.P.R. n. 552/1992 approva il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- Il D.P.R. n. 718/1979 approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il D.L. n. 282/1986 concerne misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. L'art. 10 è così formulato:
"Art. 10. - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.
2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livelo interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.
4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare di veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.
5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 è applicata la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 141 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, è così formulato:
"Art. 141. - Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni 'spese di rappresentanzà e 'spese casualì.
Al capitolo 'spese di rappresentanzà sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Il capitolo per 'spese casualì è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.
È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo 'spese di rappresentanzà per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita".
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il testo degli articoli 7, 8, 9 e 13 è rispettivamente il seguente:
"Art. 7 (Attribuzioni particolari dei dirigenti generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;
c) predisporre gli elementi per la formazione del pogetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;
e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;
f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;
h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;
l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;
m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e o) sono definitivi.
Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore".
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Si trascrive l'art. 16, così come sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 546/1993:
"Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali).
- 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;
e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;
g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".
- Si trascrive l'art. 17 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993 così come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1993:
"Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10".