stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 dicembre 1953, n. 936

Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  14-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.