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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1993, n. 600

Nuovo regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal:  25-3-1994 al: 7-11-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni;
Considerata la necessità di ridisciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;

Sulla

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

1. I lavori, le provviste, ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, semprechè la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:
a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali, con relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salva la competenza degli uffici del Genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;
b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
c) locazione per non più di sei mesi di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni, in materia istituzionale o comunque interessanti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando non vi siano disponibili locali demaniali sufficienti ovvero idonei;
d) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali o comunque interessanti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a riviste, periodici e ad agenzie di informazioni, acquisto di opere d'arte, collezioni scientifiche;
f) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, da liquidare comunque su presentazione di fattura;
g) stampa di bollettini, circolari e materiale vario, qualora mo- tivate ragioni di urgenza lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilità di una loro tempestiva esecuzione da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
h) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
l) spese di rappresentanza con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;
m) rilegatura di libri e pubblicazioni varie;
n) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornitura di acqua, gas ed energia elettrica anche mediante l'uso di macchine, provvista di oggetti di corredo e di biancheria, riparazione e lavatura degli stessi;
o) acquisto, manutenzione e riparazione di mobilio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati, di stampati, modelli, litografie, materiale per disegno e per fotografia, reagenti chimici e combustibili per laboratorio;
p) acquisto e noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori, di personal computers nonché di apparecchi scientifici, previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 1140 del 28 settembre 1942;
q) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e motomezzi; acquisto di carburante e lubrificanti, nonché spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, per il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali, per il pagamento dei "premi" di assicurazione R.C. per gli automezzi e motomezzi in dotazione agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
r) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
s) spese concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma delle vigenti disposizioni, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza; spese per lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, nonché dei concorsi indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
t) spese per studi, rilevamenti per compilazioni di progetti, esperienze di qualunque natura e acquisto di oggetti necessari per tali esperienze.
2. Per le spese di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), i) escluse le spese per fornitura di acqua, gas e energia elettrica o), p), q), r), s), t), il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 50.000.000; per quelle di cui al punto
a) nei casi in cui non sia superiore a L. 150.000.000.
3. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.
4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione centrale, per le spese riferite all'Amministrazione centrale stessa e dai dirigenti preposti agli uffici periferici, per le spese riferite agli uffici medesimi, nei limiti e secondo le attribuzioni previste dalla vigente normativa.
5. I titolari degli uffici provinciali metrici, potranno disporre, sulle apposite aperture di credito, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le spese in economia che non superino L. 5.000.000.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi "L. 7.200.000".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dell'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 141 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come stostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, è così formulato:
"Art. 141. - Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni 'spese di rappresentanzà e 'spese casualì.
Al capitolo 'spese di rappresentanzà sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Il capitolo per 'spese casualì è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.
È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo 'spese di rappresentanzà per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita".
- Si trascrive di seguito il testo dell'art. 14 della legge n. 1140/1942, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1942-43, ed altri provvedimenti di carattere finanziario, autorizzazione preventiva sulle spese da parte del Provveditorato generale:
"Art. 14. - L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940, n. 802 e dall'art. 3 del decreto del Duce 5 novembre 1935, per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc., deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali.
L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilità della fornitura, sia la congruità della spesa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comandi, corpi e servizi dipendenti dalle amministrazioni militari ed alle Aziende dello Stato con ordinamento autonomo".