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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 565

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/1999)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994 al: 1-3-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, relative agli anni 1962-1964;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1 febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione.
2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta approvazione con provvedimenti definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato.
3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge.
4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3, ed a stabilirne, con proprio decreto, le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonché il piano di rimborso.