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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 565

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/1999)
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Testo in vigore dal: 1-1-1994
al: 1-3-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai  disavanzi
delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, relative  agli  anni
1962-1964; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro,
di concerto con il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto  in  base  ad
atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti  da  privilegio,
in  dipendenza  delle  campagne  di   ammasso   obbligatorio   o   di
commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo  degli  oneri
per spese di bollo ed interessi passivi, e' autorizzato  il  rilascio
alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1 febbraio 1994,
senza corresponsione di interesse,  in  sostituzione  dei  titoli  di
credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione. 
  2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 e' subordinato
all'intervenuta  approvazione   con   provvedimenti   definitivi   ed
esecutivi  dei  rendiconti  delle  gestioni  alle   quali   essi   si
riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato. 
  3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al  comma
1,   la   Banca   d'Italia   provvede,   per   conto   dello   Stato,
all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli  di  credito
detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge. 
  4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al  comma  1,  e'
autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al  comma  3,  ed  a
stabilirne, con proprio  decreto,  le  caratteristiche  e  la  durata
massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonche' il  piano  di
rimborso.