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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1993, n. 529

Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-12-1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 11 febbraio 1994, n. 108 (in G.U. 17/02/1994, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  22-12-1993 al: 12-10-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni modificative ed integrative alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, al fine di apprestare strumenti e forme d'intervento tali da assicurare il ripristino della legalità e restituire efficienza e trasparenza all'azione amministrativa degli enti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione econonica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazio ni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto, è inserito il seguente:
"1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.".