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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1993, n. 529

Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-12-1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 11 febbraio 1994, n. 108 (in G.U. 17/02/1994, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal: 22-12-1993
al: 12-10-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni modificative ed integrative alla normativa in materia di
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli
altri  enti  locali,  conseguente  a  fenomeni  di  infiltrazione   e
condizionamento di tipo mafioso, al fine di  apprestare  strumenti  e
forme d'intervento tali da assicurare il ripristino della legalita' e
restituire efficienza e trasparenza all'azione  amministrativa  degli
enti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia, del  bilancio  e  della  programmazione  econonica  e  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 19  marzo  1990,  n.
55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio  1991,  n.
164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  luglio  1991,  n.
221, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo scioglimento  del
consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla  carica
di consigliere, di  sindaco,  di  presidente  della  provincia  e  di
componente delle rispettive giunte, anche  se  diversamente  disposto
dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e  funzionamento  degli
organi predetti, nonche' di ogni  altro  incarico  comunque  connesso
alle cariche ricoperte.". 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo  1990,
n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31  maggio  1991,
n. 164, convertito, con modificazio ni, dalla legge 22  luglio  1991,
n. 221, come  ulteriormente  modificato  ed  integrato  dal  presente
decreto, e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  Presso  il  Ministero  dell'interno  e'   istituito,   con
personale  dell'Amministrazione,  un  comitato  di  sostegno   e   di
monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie  di  cui  al
comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.".