stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1992, n. 552

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/2/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-2-1993 al: 7-11-2001
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni;
Considerata la necessità di ridisciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche in relazione ai maggiori ed onerosi compiti affidati al Dicastero in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni agro-alimentari e di ricerca e sperimentazione agraria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, semprechè la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e fatti salvi i principi in materia dettati dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:
a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;
b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
c) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni in materia istituzionale o comunque interessanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando non vi siano disponibili locali demaniali sufficienti, ovvero idonei; locazione di immobili per conservazione di materiali costituenti cineteca ministeriale, spese per il magazzinaggio e la custodia di materiali ed attrezzature in locali fuori sede;
d) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;
e) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonché rilegatura di libri e pubblicazioni varie;
g) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, da liquidare, comunque, su presentazione di fattura;
h) stampa di opuscoli scientifici e materiale vario, qualora moti- vate ragioni di urgenza lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilità di una loro tempestiva esecuzione da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
i) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
l) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
m) spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;
n) acquisto di medaglie, diplomi, coppe ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiale per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo; servizi di microfilmatura e riprese televisive;
o) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio e di dispositivi antifurto;
p) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'uso di macchine e relative spese di allacciamento;
q) acquisto e riparazione di mobilio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;
r) riparazione, manutenzione, noleggio e rimessaggio di autoveicoli e natanti, acquisto di carburante e lubrificanti, nonché spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori con l'osservanza delle norme del servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato, approvate con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, nonché delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, n. 687, per il pagamento della tassa di immatricolazione, di circolazione, per il rilascio di patenti nautiche e per la revisione delle stesse, per il pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli e natanti in dotazione agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
s) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
t) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti telefonici, telegrafici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora;
u) spese concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma di legge o, qualora non previsti da norme legislative, costituiti con decreto interministeriale o con decreto ministeriale, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza; spese per lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento del 'personale, nonché dei concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
v) spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni e spese per realizzazioni di prototipi inerenti i servizi d'istituto connessi alla prevenzione e repressione delle sofisticazioni agro- alimentari ed alla ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica nel settore agricolo e in quello dell'idrobiologia e delle produzioni ittiche;
z) spese per il funzionamento dei centri e laboratori tecnici, dei gabinetti scientifici e di ricerca, delle stazioni di rilevamento agrometereologico, dei laboratori di analisi entomologiche su cereali importati e di idrobiologia, ivi compreso l'acquisto e la manutenzione di attrezzature accessorie;
aa) lavori di somma urgenza concernenti la stabilità e la salubrità degli edifici connessi al verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili;
bb) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi ed alla salute pubblica;
cc) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni e le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
dd) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
ee) spese minute, non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di lire cinque milioni, al netto degli oneri fiscali.
2. Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di servizi di cui al presente articolo, fatta eccezione per le spese di cui alla lettera ee), è fissato nella misura massima di lire 150 milioni al netto degli oneri fiscali.
3. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.
4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione centrale, per le spese riferite al "centro", e dai dirigenti preposti agli uffici periferici, per le spese riferite agli uffici medesimi, nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) cosi recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000).
Il limite attuale è quindi "L. 7.200.000".
- Il R.D. n. 350/1895 approvava il regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
- Il R.D. n. 584/1926, abrogato dall'art. 12 per la parte relativa alla materia oggetto del presente regolamento, approvava il regolamento per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese in servizio del Ministero dell'economia nazionale.
- Il D.P.R. n. 718/1979 approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 141 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, è così formulato:
"Art. 141. - Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni 'spese di rappresentanzà e 'spese casualì.
Al capitolo 'spese di rappresentanzà sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Il capitolo per 'spese causalì è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.
È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo 'spese di rappresentanzà per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita".
- Il D.P.R. n. 687/1971 approva il regolamento per gli automezzi in uso alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di 1a categoria.
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il testo degli articoli 7, 8, 9 e 13 è rispettivamente il seguente:
"Art. 7 (Attribuzioni particolari dei dirigenti generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;
c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;
e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;
f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;
h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
i) promuovere liti attive è resistere a quelle pas- sive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;
l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;
m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e o) sono definitivi.
Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.
Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8,9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile l948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.
Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, semprechè, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13".
"Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire; concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi".
"Art. 9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti).
- Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi.
I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, è dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.
Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera m) dell'art. 7".
"Art. 13 (Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici). - I dirigenti preposti agli uffici periferici o alle più ampie ripartizioni di questi, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici e ripartizioni, le attribuzioni previste dal presente decreto per i dirigenti di pari qualifica preposti agli uffici centrali.
Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione di uffici periferici aventi la stessa competenza per materia ed eguale circoscrizione territoriale possano essere preposti dirigenti con qualifica diversa, i capi degli uffici medesimi che rivestano qualifica inferiore esercitano, salvo contrarie disposizioni di legge o regolamenti, le attribuzioni del rispettivo ufficio nei limiti previsti dal presente decreto per il dirigente con qualifica superiore".
I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233.