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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1992, n. 520

Regolamento recante modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e 18 luglio 1986, n. 545, concernenti, rispettivamente, l'approvazione dei regolamenti di attuazione della rappresentanza militare e della disciplina militare.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/01/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-1-1993 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, primo comma, 18, 19 e 20, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, concernente regolamento di attuazione della rappresentanza militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, con il quale è stato approvato il regolamento di disciplina militare;
Vista la legge 9 aprile 1990, n. 89, riguardante l'aumento da due a tre anni della durata del mandato dei militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare;
Visto il comma 3 dell'art. 37 del regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che detta disposizioni circa l'uso dell'appellativo "signore" allorché un militare si rivolge ad un superiore;
Visto il n. 46 dell'allegato C al regolamento di disciplina militare, che vieta l'invio o il rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare;
Visto l'ultimo comma dell'art. 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, che vieta ai militari la divulgazione delle deliberazioni degli organi della rappresentanza militare;
Considerata la necessità, a seguito dell'emanazione della citata legge n. 89 del 1990, di modificare il primo comma dell'art. 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, nelle parti concernenti la durata del mandato dei militari di carriera;
Considerata altresì l'opportunità di modificare la medesima disposizione anche nella parte riguardante la durata del mandato dei volontari delle Forze armate, elevando tale durata da sei mesi ad un anno;
Considerata l'opportunità di abolire l'uso dell'appellativo, di cui al comma 3 dell'art. 37 del regolamento di disciplina militare, fatta eccezione per gli ufficiali inferiori della Marina;
Considerata infine l'opportunità di limitare il divieto, di cui al n. 46 dell'allegato C al regolamento di disciplina militare, alle materie che l'art. 19, settimo comma, della citata legge n. 382 del 1978 esclude dalle competenze del COCER, nonché di eliminare per lo stesso COCER il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentite le commissioni permanenti difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 settembre 1992 e del 27 novembre 1992;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il primo comma dell'art. 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e modificato con successivi provvedimenti, è sostituito dal seguente:
"Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:
per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): tre anni;
per i militari della categoria C (volontari): tre anni per i volontari dei Corpi armati e un anno per i volontari delle Forze armate;
per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;
per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata nei precedenti articoli 7 e 7- bis.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo delle disposizioni della legge n. 382/1978 (Norme di principio sulla disciplina militare) alle quali il presente decreto fa rinvio:
"Art. 5, primo comma. - Il regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della presente legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere".
"Art. 18. - Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo art. 19.
Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:
a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezioni di forza armata o di corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza -;
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.
L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.
Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.
Alla elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.
Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti".
"Art. 19. - Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sezione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.
Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.
Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'art. 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva.
Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.
L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le proce- dure previste dai regolamenti parlamentari.
Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.
Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico- operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.
Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:
conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
organizzazione delle sale convegno e delle mense;
condizioni igienico-sanitarie;
alloggi.
Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni".
"Art. 20, ultimo comma. - Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno ema- nate, con le stesse modalità previste dal primo comma dell'art. 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19".
- Per il testo dell'intero art. 37 del regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 545/1986, del n. 46 dell'allegato C al medesimo regolamento, dell'ultimo comma dell'art. 37 e dell'intero art. 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 691/1979, si veda, rispettivamente, in nota agli articoli 2, 3, 4, e 1.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
c) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con D.P.R. n. 691/1979 (articolo sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136), per effetto della modifica apportata dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 13. - Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:
- per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): tre anni;
- per i militari della categoria C (volontari): tre anni per i volontari dei Corpi armati e un anno per i volontari delle Forze armate;
- per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;
- per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata nei precedenti articoli 7 e 7-bis.
Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio;
b) passaggio ad altra categoria;
c) trasferimento;
d) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere a), b), e) ed f) di cui al quarto comma del successivo art. 19;
e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.
La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia.
Il militare eletto quale rappresentante può dimettersi volontariamente da uno o più consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti.
I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento appartiene. In caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d'impiego dell'amministrazione militare purché il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due commi del presente articolo.
I delegati presso il COCER se trasferiti ad unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso.
I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale è costituito il COIR di cui sono membri.
A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.
Ove ciò non sia possibile si procede ad elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento. Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR invece hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano rappresentate da almeno un delegato".