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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1992, n. 520

Regolamento recante modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e 18 luglio 1986, n. 545, concernenti, rispettivamente, l'approvazione dei regolamenti di attuazione della rappresentanza militare e della disciplina militare.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/01/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-1-1993
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti gli articoli 5, primo comma, 18, 19 e 20, ultimo comma, della
legge  11  luglio  1978,  n.  382,  recante  norme di principio sulla
disciplina militare;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979,
n.  691,  e  successive  modificazioni,  concernente  regolamento  di
attuazione della rappresentanza militare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545,  con  il  quale  e' stato approvato il regolamento di disciplina
militare;
  Vista la legge 9 aprile 1990, n. 89, riguardante l'aumento da due a
tre  anni  della  durata  del mandato dei militari di carriera eletti
negli organi della rappresentanza militare;
  Visto  il  comma  3  dell'art.  37  del  regolamento  di disciplina
militare,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 18
luglio   1986,   n.   545,   che   detta   disposizioni  circa  l'uso
dell'appellativo  "signore"  allorche'  un  militare si rivolge ad un
superiore;
  Visto  il  n.  46  dell'allegato  C  al  regolamento  di disciplina
militare,  che vieta l'invio o il rilascio alla stampa o ad organi di
informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di
rappresentanza militare;
  Visto  l'ultimo  comma  dell'art.  37 del regolamento di attuazione
della  rappresentanza militare, che vieta ai militari la divulgazione
delle deliberazioni degli organi della rappresentanza militare;
  Considerata  la  necessita', a seguito dell'emanazione della citata
legge  n.  89 del 1990, di modificare il primo comma dell'art. 13 del
regolamento  di attuazione della rappresentanza militare, nelle parti
concernenti la durata del mandato dei militari di carriera;
  Considerata  altresi'  l'opportunita'  di  modificare  la  medesima
disposizione  anche nella parte riguardante la durata del mandato dei
volontari  delle Forze armate, elevando tale durata da sei mesi ad un
anno;
  Considerata  l'opportunita'  di  abolire l'uso dell'appellativo, di
cui  al  comma 3 dell'art. 37 del regolamento di disciplina militare,
fatta eccezione per gli ufficiali inferiori della Marina;
  Considerata infine l'opportunita' di limitare il divieto, di cui al
n.  46  dell'allegato  C  al regolamento di disciplina militare, alle
materie  che  l'art. 19, settimo comma, della citata legge n. 382 del
1978  esclude dalle competenze del COCER, nonche' di eliminare per lo
stesso  COCER  il  divieto  di  cui all'ultimo comma dell'art. 37 del
regolamento di attuazione della rappresentanza militare;
  Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Sentite  le commissioni permanenti difesa della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 6 febbraio 1992;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 25 settembre 1992 e del 27 novembre 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri di grazia e giustizia e delle finanze;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il primo comma dell'art. 13 del regolamento di attuazione della
rappresentanza  militare,  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  4  novembre  1979,  n.  691,  e modificato con successivi
provvedimenti, e' sostituito dal seguente:
  "Il mandato e' conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi
degli  articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente
durata:
   per  i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali):
tre anni;
   per  i  militari  della  categoria  C  (volontari): tre anni per i
volontari  dei  Corpi  armati  e  un anno per i volontari delle Forze
armate;
   per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;
   per  i  militari  dei  COBAR  allievi  e  all'estero la durata del
mandato e' fissata nei precedenti articoli 7 e 7- bis.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Si trascrive il testo delle disposizioni  della  legge
          n.  382/1978 (Norme di principio sulla disciplina militare)
          alle quali il presente decreto fa rinvio:
             "Art. 5, primo comma. -  Il  regolamento  di  disciplina
          militare  e' emanato, in esecuzione della presente legge ed
          entro sei mesi dall'entrata in  vigore  della  stessa,  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro  della  difesa,  sentite le commissioni permanenti
          competenti per materia delle due Camere".
             "Art. 18. - Sono istituiti organi di  rappresentanza  di
          militari con le competenze indicate dal successivo art. 19.
             Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:
               a)  in  un  organo  centrale, a carattere nazionale ed
          interforze, articolato,  in  relazione  alle  esigenze,  in
          commissioni    interforze   di   categoria   -   ufficiali,
          sottufficiali e volontari - e in sezioni di forza armata  o
          di   corpo   armato   -   Esercito,   Marina,  Aeronautica,
          carabinieri e guardia di finanza -;
               b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
               c) in un organo di base presso  le  unita'  a  livello
          minimo  compatibile  con  la  struttura  di  ciascuna forza
          armata o corpo armato.
             L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti  da
          un  numero  fisso  di  delegati  di ciascuna delle seguenti
          categorie: ufficiali, sottufficiali e  volontari.  L'organo
          di  base  e'  costituito  dai rappresentanti delle suddette
          categorie  presenti  al  livello  considerato.  Nell'organo
          centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo
          e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
             I  militari  di  leva sono rappresentati negli organi di
          base da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con
          la struttura di ciascuna forza armata e  con  scadenze  che
          garantiscano la continuita' degli organi rappresentativi.
             Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di
          base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
             I  rappresentanti  dei  militari di leva negli organi di
          base  eleggono  nel  proprio  ambito  semestralmente   loro
          delegati nell'organo intermedio.
             Alla  elezione dei rappresentanti negli organi intermedi
          provvedono i rappresentanti eletti negli  organi  di  base,
          scegliendoli   nel   proprio   ambito   con  voto  diretto,
          nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti  di  base
          esprime  non  piu' di due terzi dei voti rispetto al numero
          dei  delegati  da  eleggere.  Con  la  stessa  procedura  i
          rappresentanti  degli  organi intermedi eleggono i delegati
          all'organo centrale.
             Gli eletti, militari di carriera, durano in  carica  tre
          anni e non sono immediatamente rieleggibili.
             Gli  eletti, militari di carriera o di leva, che cessano
          anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo
          residuo, dai militari che nelle  votazioni  effettuate,  di
          primo  o  di  secondo  grado,  seguono immediatamente nella
          graduatoria l'ultimo degli eletti".
             "Art.  19.  -  Normalmente   l'organo   centrale   della
          rappresentanza  si  riunisce in sessione congiunta di tutte
          le sezioni costituite, per formulare pareri  e  proposte  e
          per   avanzare   richieste,  nell'ambito  delle  competenze
          attribuite. Tale sezione si aduna almeno una  volta  l'anno
          per  formulare  un  programma  di  lavoro e per verificarne
          l'attuazione.
             Le  riunioni  delle   sezioni   costituite   all'interno
          dell'organo  centrale  della  rappresentanza sono convocate
          ogni qualvolta i pareri e le proposte  da  formulare  e  le
          richieste  da avanzare riguardino esclusivamente le singole
          forze  armate  o  i  corpi  armati.   Le   riunioni   delle
          commissioni  costituite  all'interno  dell'organo  centrale
          della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri
          e le proposte da  formulare  e  le  richieste  da  avanzare
          riguardino le singole categorie.
             Il  Ministro  della  difesa  riunisce una volta l'anno i
          militari di leva, all'uopo  eletti  dai  rappresentanti  di
          detta  categoria  negli organi intermedi, per ascoltare, in
          riferimento alla relazione  di  cui  all'art.  24,  pareri,
          proposte  e richieste in merito allo stato del personale di
          leva.
             Le competenze  dell'organo  centrale  di  rappresentanza
          riguardano  la  formulazione  di  pareri,  di proposte e di
          richieste su tutte le materie che formano oggetto di  norme
          legislative   o   regolamentari  circa  la  condizione,  il
          trattamento, la tutela - di  natura  giuridica,  economica,
          previdenziale,   sanitaria,   culturale   e  morale  -  dei
          militari.  Ove  i  pareri,  le   proposte,   le   richieste
          riguardino  materie  inerenti  il  servizio  di leva devono
          essere sentiti i  militari  di  leva  eletti  negli  organi
          intermedi.   Tali   pareri,   proposte   e  richieste  sono
          comunicati al Ministro della difesa che  li  trasmette  per
          conoscenza   alle  commissioni  permanenti  competenti  per
          materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.
             L'organo centrale  della  rappresentanza  militare  puo'
          essere   ascoltato,  a  sua  richiesta,  dalle  commissioni
          permanenti competenti per materia delle due  Camere,  sulle
          materie  indicate  nel comma precedente e secondo le proce-
          dure previste dai regolamenti parlamentari.
             Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di
          base,   concordano   con   i   comandi   e    gli    organi
          dell'amministrazione  militare, le forme e le modalita' per
          trattare materie indicate nel presente articolo.
             Dalle  competenze  degli  organi  rappresentativi   sono
          comunque  escluse  le  materie  concernenti  l'ordinamento,
          l'addestramento,  le  operazioni,  il  settore   logistico-
          operativo,  il  rapporto  gerarchico-funzionale e l'impiego
          del personale.
             Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione  di
          prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai
          seguenti campi di interesse:
              conservazione  dei  posti di lavoro durante il servizio
          militare,   qualificazione    professionale,    inserimento
          nell'attivita'   lavorativa   di  coloro  che  cessano  dal
          servizio militare;
              provvidenze  per  gli  infortuni  subi'ti  e   per   le
          infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
              attivita'  assistenziali,  culturali,  ricreative  e di
          promozione sociale, anche a favore dei familiari;
              organizzazione delle sale convegno e delle mense;
              condizioni igienico-sanitarie;
              alloggi.
             Gli  organi  di  rappresentanza  sono  convocati   dalla
          presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un
          quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze
          di servizio.
             Per  i provvedimenti da adottare in materia di attivita'
          assistenziale,   culturale,   ricreativa,   di   promozione
          sociale,  anche  a  favore dei familiari, l'amministrazione
          militare  competente  puo'  avvalersi  dell'apporto   degli
          organi  di  rappresentanza  intermedi  o  di  base,  per  i
          rapporti con le regioni, le province, i comuni".
             "Art. 20, ultimo comma. - Entro centoventi giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge saranno ema-
          nate,  con  le  stesse  modalita'  previste dal primo comma
          dell'art. 5, le  norme  di  attuazione  delle  disposizioni
          contenute negli articoli 18 e 19".
             -  Per  il  testo dell'intero art. 37 del regolamento di
          disciplina militare, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica n.  545/1986, del n. 46 dell'allegato C al
          medesimo  regolamento,  dell'ultimo  comma  dell'art.  37 e
          dell'intero art. 13 del  regolamento  di  attuazione  della
          rappresentanza   militare,   approvato   con   decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   n.   691/1979,   si   veda,
          rispettivamente, in nota agli articoli 2, 3, 4, e 1.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               c) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 13 del  regolamento  di  attuazione
          della  rappresentanza  militare,  approvato  con  D.P.R. n.
          691/1979 (articolo sostituito dall'art.  1  del  D.P.R.  28
          marzo  1986,  n. 136), per effetto della modifica apportata
          dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 13. - Il mandato e' conferito con la proclamazione
          degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21  del  presente
          regolamento; esso ha la seguente durata:
              -  per  i  militari  delle  categorie A (ufficiali) e B
          (sottufficiali): tre anni;
              -  per  i  militari  della categoria C (volontari): tre
          anni per i volontari dei Corpi  armati  e  un  anno  per  i
          volontari delle Forze armate;
              - per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;
              -  per  i  militari  dei  COBAR allievi e all'estero la
          durata del mandato e' fissata nei precedenti articoli  7  e
          7-bis.
             Il    militare   eletto   quale   rappresentante   cessa
          anticipatamente  dal  mandato,   con   determinazione   del
          comandante  dell'unita'  di  base,  per  una delle seguenti
          cause:
               a) cessazione dal servizio;
               b) passaggio ad altra categoria;
               c) trasferimento;
               d) perdita di uno o piu' requisiti per l'eleggibilita'
          previsti alle lettere a), b), e) ed f)  di  cui  al  quarto
          comma del successivo art. 19;
               e)  aver  riportato durante il mandato due consegne di
          rigore per  violazione  delle  norme  sulla  rappresentanza
          militare.
             La     permanenza     all'estero,     isolatamente     o
          collettivamente,  per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi
          determina  la  cessazione  del  mandato dei delegati eletti
          negli organismi di rappresentanza in Italia.
             Il militare eletto quale rappresentante puo'  dimettersi
          volontariamente  da  uno  o  piu'  consigli.  In  tal  caso
          rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che  le
          trasmette,   tramite   il  presidente,  al  comandante  del
          corrispondente livello per i correlativi adempimenti.
             I   trasferimenti   dei   delegati,   non    conseguenti
          all'applicazione    di   altre   leggi   vigenti,   qualora
          pregiudichino  l'esercizio  del  mandato,   devono   essere
          concordati   con   l'organo  di  rappresentanza  a  cui  il
          militare, di cui si chiede il trasferimento appartiene.  In
          caso  di  discordanza  prevarranno  le  motivate necessita'
          d'impiego dell'amministrazione militare purche' il delegato
          da  trasferire  possa  essere  sostituito  nell'organo   di
          rappresentanza  secondo le norme stabilite negli ultimi due
          commi del presente articolo.
             I delegati presso il COCER se trasferiti  ad  unita'  ed
          enti   nazionali   dislocati   sul   territorio  nazionale,
          continuano a far parte del consiglio stesso.
             I delegati presso i COIR, se  trasferiti,  continuano  a
          far  parte  dei  consigli  stessi  soltanto  se  sono stati
          assegnati ad un reparto o  ente  collegato  ai  fini  della
          rappresentanza  al comando presso il quale e' costituito il
          COIR di cui sono membri.
             A  coloro  che  cessano  anticipatamente   dal   mandato
          subentrano,   presso  ciascun  consiglio,  per  il  periodo
          residuo, i militari che nelle votazioni effettuate  seguono
          immediatamente,   nella  graduatoria  relativa  ai  singoli
          consigli, l'ultimo degli eletti.
             Ove cio'  non  sia  possibile  si  procede  ad  elezioni
          straordinarie  per  le  sole categorie interessate e per il
          periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie  per
          la  sostituzione  di  delegati delle sezioni del COCER e di
          delegati  dei  COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la
          composizione numerica stabilita  per  i  predetti  consigli
          rispettivamente  nelle  tabelle  A  e B annesse al presente
          regolamento. Le elezioni straordinarie per la  sostituzione
          dei  delegati  dei  COBAR  invece  hanno  luogo  solo se le
          categorie dei militari cessati anticipatamente dal  mandato
          non siano rappresentate da almeno un delegato".