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DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 1992, n. 509

Attuazione della direttiva 90/618/CEE che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  14-1-1993 al: 18-5-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 26 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/618/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49

Al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all'art. 2, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo trattino;
b) all'art. 4, comma 1:
l'elencazione dei rami prevista alla lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c);";
l'elencazione dei rami previste alla lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie).";
c) all'art. 11, comma 1, l'elencazione dei rami ivi prevista è sostituita dalla seguente:
"1 (infortuni) e 2 (malattia);
3 (corpi di veicoli terrestri), 7 (merci trasportate) e 10 (r.c. autoveicoli terrestri), specificando per quest'ultimo ramo, ad esclusione della responsabilità civile del vettore, il relativo importo;
8 (incendio ed elementi naturali) e 9 (altri danni ai beni);
4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali);
13 (r.c. generale);
14 (credito) e 15 (cauzione);
16 (perdite pecuniarie), 17 (tutela giudiziaria) e 18 (assistenza).";
d) all'art. 16:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresì tenute a:
presentare preventivamente all'ISVAP una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonché una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
notificare preventivamente all'ISVAP le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-bis.";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai commi precedenti a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dai commi medesimi.";
e) all'art. 17:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime
di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresì tenute a:
allegare alla domanda di autorizzazione una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonché una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
comunicare le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-bis.";
f) all'art. 19 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2- bis. Nella polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché nel contrassegno e nel certificato previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, debbono essere indicati le generalità e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-bis.";
g) all'art. 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Per le operazioni previste dall'art. 16, comma 1, relative alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le attività poste a copertura delle relative riserve tecniche devono essere localizzate nel territorio della Repubblica, sotto il controllo dell'ISVAP.";
h) dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente:
"Art. 25- bis (Rappresentante per la gestione dei sinistri). - 1.
L'impresa stabilita in un altro Stato membro che intende effettuare operazioni in regime di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nel territorio della Repubblica attraverso uno o più stabilimenti deve nominare un proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non può svolgere per conto della impresa attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dalla impresa in regime di libera prestazione dei servizi.
4. Le funzioni svolte dal rappresentante possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 26.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il titolo delle direttive citate sul titolo del decreto legislativo qui pubblicato:
Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973 riguardante il coordinamento in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (73/239/CEE).
Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE (n. 88/357/CEE).
Direttiva del Consiglio dell'8 novembre 1990 che modifica per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (90/618/CEE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 26 della legge n. 142/1992 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per 1991)) è così formulato:
"Art. 26. - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/618/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) sarà fatto obbligo alle imprese comunitarie che assicurano in regime di libertà di servizi i rischi del ramo n. 10, di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, diversi dalla responsabilità del vettore:
1) di rendere noto alle autorià competenti il nome e l'indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi aventi diritto, in caso di incidenti provocati nel territorio della Repubblica ad opera di autoveicoli ivi circolanti e dalle stesse assicurati;
2) di indicare il nome e l'indirizzo del suddetto responsabile nella polizza di assicurazioni e in altri documenti contrattuali;
3) di presentare una dichiarazione da cui risulti che le imprese stesse sono associate all'ente di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e contribuiscono al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche e integrazioni;
b) può essere previsto che le imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di cui al ramo n. 10 dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, debbano costituire le riserve tecniche relative a tali assicurazioni sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente alle leggi vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;
c) al fine di evitare disparità di trattamento tra i consumatori, l'attuazione della direttiva dovrà essere coordinata con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale".
Nota agli articoli 1 e 2:
- Il D.Lgs. n. 49/1992 reca: "Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la diretta n. 73/239/CEE".