stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 1992, n. 509

Attuazione della direttiva 90/618/CEE che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-1-1993
al: 18-5-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 26 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  90/618/CEE  del
Consiglio dell'8 novembre 1990, che  modifica,  in  particolare,  per
quanto  riguarda   l'assicurazione   della   responsabilita'   civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli, le direttive 73/239/CEE
e   88/357/CEE   che   coordinano   le   disposizioni    legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti  l'assicurazione  diversa
dall'assicurazione sulla vita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia  e
del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 gennaio 1992,  n.
                                 49 
  Al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni ed integrazioni: 
    a) all'art. 2, comma 2, sono soppressi il  secondo  ed  il  terzo
trattino; 
    b) all'art. 4, comma 1: 
    l'elencazione dei rami prevista alla  lettera  a)  e'  sostituita
dalla seguente: 
   " a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli  aerei),
6 (corpi  di  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali),  7  (merci
trasportate), 11 (r.c. aeromobili)  e  12  (r.c.  veicoli  marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto  alla  successiva  lettera
c);"; 
    l'elencazione dei rami previste alla  lettera  c)  e'  sostituita
dalla seguente: 
   "c) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli  ferroviari),  8
(incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai  beni),  10  (r.c.
autoveicoli  terrestri),  12  (r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri  e
fluviali) per quanto riguarda i  natanti  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24  dicembre  1969,  n.
990, e  successive  modifiche,  13  (r.c.  generale)  e  16  (perdite
pecuniarie)."; 
    c) all'art. 11, comma 1, l'elencazione dei rami ivi  prevista  e'
sostituita dalla seguente: 
    "1 (infortuni) e 2 (malattia); 
    3 (corpi di veicoli terrestri), 7 (merci trasportate) e 10  (r.c.
autoveicoli  terrestri),  specificando  per  quest'ultimo  ramo,   ad
esclusione della responsabilita'  civile  del  vettore,  il  relativo
importo; 
    8 (incendio ed elementi naturali) e 9 (altri danni ai beni); 
    4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di  veicoli  aerei),  6
(corpi  di  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali),   7   (merci
trasportate), 11 (r.c. aeromobili)  e  12  (r.c.  veicoli  marittimi,
lacustri e fluviali); 
    13 (r.c. generale); 
    14 (credito) e 15 (cauzione); 
    16  (perdite  pecuniarie),   17   (tutela   giudiziaria)   e   18
(assistenza)."; 
    d) all'art. 16: 
    dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1- bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni  in  regime
di  liberta'  di   prestazione   di   servizi   per   l'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresi'  tenute
a: 
   presentare preventivamente all'ISVAP una dichiarazione  attestante
l'adesione  all'Ufficio  centrale  italiano  -  U.C.I.,  nonche'  una
dichiarazione  dalla   quale   risulti   l'impegno   dell'impresa   a
contribuire al  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della  strada,
previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; 
   notificare preventivamente all'ISVAP le generalita' e  l'indirizzo
del rappresentante previsto dall'art. 25-bis."; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di  cui  ai
commi precedenti a decorrere dal momento in cui  l'ISVAP  attesta  di
aver ricevuto la documentazione prevista dai commi medesimi."; 
    e) all'art. 17: 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime 
di  liberta'  di   prestazione   di   servizi   per   l'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresi'  tenute
a: 
   allegare  alla  domanda  di   autorizzazione   una   dichiarazione
attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonche'
una  dichiarazione  dalla  quale  risulti  l'impegno  dell'impresa  a
contribuire al  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della  strada,
previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; 
   comunicare  le  generalita'  e  l'indirizzo   del   rappresentante
previsto dall'art. 25-bis."; 
    f) all'art. 19 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "2-  bis.  Nella  polizza  di  assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti, nonche'  nel  contrassegno  e  nel  certificato
previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969,  n.  990,  debbono
essere indicati  le  generalita'  e  l'indirizzo  del  rappresentante
previsto dall'art. 25-bis."; 
    g) all'art. 24 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 "2-bis. Per le operazioni previste dall'art. 16, comma 1, relative 
alla  assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti,  le
attivita' poste a copertura delle relative  riserve  tecniche  devono
essere  localizzate  nel  territorio  della  Repubblica,   sotto   il
controllo dell'ISVAP."; 
    h) dopo l'art. 25 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 25- bis (Rappresentante per la gestione dei sinistri).  -  1.
L'impresa stabilita in un altro Stato membro che  intende  effettuare
operazioni in regime di prestazione di  servizi  per  l'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nel territorio  della
Repubblica attraverso  uno  o  piu'  stabilimenti  deve  nominare  un
proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della
liquidazione  dei  relativi  indennizzi.  Al  rappresentante  possono
essere indirizzate le richieste di risarcimento da  parte  dei  terzi
aventi diritto. 
  2. Il rappresentante deve  avere  residenza  nel  territorio  della
Repubblica e non puo' svolgere  per  conto  della  impresa  attivita'
diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione. 
  3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato  comprendente
espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte  le  autorita'  competenti  per  quanto  riguarda  le
richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza
e la validita' dei contratti stipulati dalla  impresa  in  regime  di
libera prestazione dei servizi. 
  4. Le funzioni svolte dal rappresentante possono essere  esercitate
anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 26.". 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
            sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato 
               con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo:
             - Si trascrive il  titolo  delle  direttive  citate  sul
          titolo del decreto legislativo qui pubblicato:
              Direttiva  del Consiglio del 24 luglio 1973 riguardante
          il coordinamento in  materia  di  accesso  e  di  esercizio
          dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
          vita (73/239/CEE).
              Direttiva  del Consiglio del 22 giugno 1988 riguardanti
          l'assicurazione diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla
          vita   e  che  modifica  la  direttiva  n.  73/239/CEE  (n.
          88/357/CEE).
              Direttiva  del  Consiglio  dell'8  novembre  1990   che
          modifica   per   quanto   riguarda   l'assicurazione  della
          responsabilita' civile  risultante  dalla  circolazione  di
          autoveicoli,   le   direttive   73/239/CEE   e   88/357/CEE
          riguardanti      l'assicurazione      diretta       diversa
          dall'assicurazione sulla vita (90/618/CEE).
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 76. - L'esercizio della funzione  legislativa  non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".
             -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza la presentazione alle Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice il referendum popolare nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita  e  riceve   i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
             -  L'art.  26  della legge n. 142/1992 (Disposizioni per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          1991)) e' cosi' formulato:
             "Art.  26.  -  1.  L'attuazione  della   direttiva   del
          Consiglio  90/618/CEE  dovra'  avvenire  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri:
               a) sara' fatto obbligo alle  imprese  comunitarie  che
          assicurano  in  regime  di liberta' di servizi i rischi del
          ramo n. 10, di cui all'allegato  I  alla  legge  10  giugno
          1978, n. 295, diversi dalla responsabilita' del vettore:
               1)  di rendere noto alle autoria' competenti il nome e
          l'indirizzo del proprio rappresentante  responsabile  delle
          richieste  di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi
          aventi  diritto,  in  caso  di  incidenti   provocati   nel
          territorio  della  Repubblica  ad  opera di autoveicoli ivi
          circolanti e dalle stesse assicurati;
               2) di indicare il  nome  e  l'indirizzo  del  suddetto
          responsabile  nella  polizza  di  assicurazioni  e in altri
          documenti contrattuali;
               3) di presentare una dichiarazione da cui risulti  che
          le imprese stesse sono associate all'ente di cui alla legge
          7  agosto  1990,  n.    242,  e  contribuiscono al Fondo di
          garanzia per le vittime della strada  di  cui  all'art.  19
          della   legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e  successive
          modifiche e integrazioni;
               b)  puo'   essere   previsto   che   le   imprese   di
          assicurazione  comunitarie  operanti  nel  territorio della
          Repubblica in regime di libera prestazione di  servizi  per
          l'assicurazione   dei   rischi   di   cui  al  ramo  n.  10
          dell'allegato  I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, debbano
          costituire   le   riserve   tecniche   relative   a    tali
          assicurazioni    sotto    il    controllo   del   Ministero
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
          dell'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
          e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente alle leggi
          vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai
          sensi dell'articolo 11 della direttiva;
               c) al fine di evitare disparita' di trattamento tra  i
          consumatori,  l'attuazione  della  direttiva  dovra' essere
          coordinata  con  disposizioni  specifiche  dell'ordinamento
          nazionale".
          Nota agli articoli 1 e 2:
             - Il D.Lgs. n. 49/1992 reca: "Attuazione della direttiva
          n.  88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari  ed  amministrative riguardanti
          l'assicurazione diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla
          vita   e   alla  fissazione  delle  disposizioni  volte  ad
          agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di
          servizi e che modifica la diretta n. 73/239/CEE".