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DECRETO-LEGGE 27 novembre 1992, n. 463

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/11/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1993)
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Testo in vigore dal:  28-11-1992 al: 27-1-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione fino a quattro mesi o con la multa da lire centomila a lire ottocentomila.".
2. Al secondo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso previsto dal terzo comma, si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.".