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DECRETO-LEGGE 27 novembre 1992, n. 463

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/11/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1993)
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Testo in vigore dal: 28-11-1992
al: 27-1-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
urgenti  di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 1992;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri  dell'interno,  di
grazia  e  giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "Chiunque  affida  l'effettuazione  di un autotrasporto di cose per
conto di  terzi  a  chi  esercita  abusivamente  l'attivita'  di  cui
all'articolo  1 e' punito con la reclusione fino a quattro mesi o con
la multa da lire centomila a lire ottocentomila.".
  2. Al secondo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974,  n.
298,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Nel caso previsto
dal terzo  comma,  si  procede  altresi'  al  sequestro  della  merce
trasportata,  di cui puo' essere disposta la confisca con la sentenza
di condanna.".