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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 marzo 1992, n. 377

Regolamento concernente disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, e successive modificazioni, avente ad oggetto norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/10/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/2000)
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Testo in vigore dal:  1-10-1992 al: 21-1-2000
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLE FINANZE, DEL TESORO, DELLA DIFESA E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il proprio decreto 30 ottobre 1980 emanato di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di dover emanare disposizioni modificative ed integrative del predetto decreto ministeriale 30 ottobre 1980, in attuazione dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 8498/70 del 13 marzo 1992;
ADOTTA
il seguente regolamento ministeriale concernente disposizioni

integrative

e modificative del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, e successive modificazioni, avente ad oggetto norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata:

Art. 1

1. Per la corresponsione delle speciali elargizioni previste dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, come successivamente modificata e integrata, continuano ad osservarsi le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, 30 ottobre 1980, e successive modificazioni ed integrazioni, con le ulteriori modificazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, circa l'ammontare delle elargizioni e le decorrenze ivi previste.
2. Le modalità stabilite con il decreto 30 ottobre 1980, indicato al comma 1, continuano parimenti ad osservarsi per la corresponsione delle speciali elargizioni e degli ulteriori benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, in quanto compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 302 e con le integrazioni del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si riporta qui di seguito il solo art. 16 mentre gli altri articoli di detta legge e quelli della legge 13 agosto 1980, n. 466, saranno riportati, ove richiamati nella parte dispositiva, nelle note a quest'ultima: "Art. 16 (Modalità di attuazione). - 1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Si trascrivono di seguito gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 466/1980 (l'art. 5 è stato abrogato dall'art. 17 della legge n. 302/1990); l'art. 2 della legge n. 302/1990 ha disposto l'aumento a lire 150 milioni, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge, della speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge n. 466/1980, e successive modificazioni e integrazioni: "Art. 2. - La speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere. A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto. La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo art. 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge. Art. 3.
- Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni. Art. 4. - L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza". - Per le speciali elargizioni e gli ulteriori benefici previsti dalla legge n. 302/1990 si fa rinvio agli articoli di detta legge riportati nelle note agli altri articoli del presente regolamento. - Considerati i riferimenti al decreto ministeriale 30 ottobre 1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980), e succes- sive modificazioni, nel suo complesso, e quelli specifici a detta normativa contenuti in taluni degli articoli successivi, si reputa opportuno riportare di seguito il testo integrale del predetto regolamento come modificato dai decreti ministeriali 11 luglio 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 dell'11 luglio 1983), 29 luglio 1987, n. 561 e dall'art. 10 del decreto qui pubblicato; il numero dei commi con parti modificate, soppresse o aggiunte per effetto di tali ultimi decreti è indicato in caratteri corsivi: "Art. 1. - Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni a favore delle famiglie dei caduti "Vittime del dovere" appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile istituito con legge n. 1083 del 7 dicembre 1959 e ai vigili del fuoco provvede, anche d'ufficio, il Ministero dell'interno. Per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466, e a decorrere dal 1 gennaio 1973, i quali non trovino corrispondenza nelle previsioni della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è necessaria la domanda degli interessati.
Art. 2. - Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al precedente articolo, l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto nell'adempimento del dovere redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto. All'emanazione del provvedimento suddetto provvede la Direzione generale della pubblica sicurezza salvo per i vigili del fuoco per i quali il provvedimento stesso viene emanato dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
Art. 3. - Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano, altresì, ai fini della corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni a favore dei famigliari dei Magistrati ordinari, del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nonché dei vice pretori onorari e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise d'appello caduti 'Vittime del doverè. Il riferimento al Ministero dell'interno deve intendersi effettuato al Ministero di grazia e giustizia il quale provvede, per le famiglie dei magistrati ordinari, dei vice pretori onorari e dei giudici popolari, su dettagliato rapporto del procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si è verificato l'evento mortale. Deve essere sentito il Consiglio superiore della magistratura. Per le famiglie del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, lo stesso Ministero di grazia e giustizia provvede su dettagliato rapporto dell'ufficio presso il quale prestava servizio il dipendente caduto 'Vittima del doverè. Il rapporto è trasmesso al Ministero dall'ispettorato distrettuale competente per territorio. Art. 4. - Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni a favore dei famigliari degli appartenenti alle Forze armate dello Stato deceduti 'Vittime del doverè, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso, provvede, anche d'ufficio, il Ministero della difesa. A tale fine, l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il militare caduto redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso al Ministero della difesa che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto. Per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466, e a decorrere dal 1 gennaio 1969, il Ministero suddetto provvede su domanda degli interessati. Art. 5. - Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni in favore delle famiglie dei vigili urbani caduti 'Vittime del doverè provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, su domanda degli interessati. A tal fine, il dettagliato rapporto di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto viene redatto dal prefetto della provincia nella cui circoscrizione si è verificato l'evento, che lo trasmette al Ministero dell'interno. Con le modalità di cui ai precedenti commi viene corrisposta la speciale elargizione di lire 100 milioni in favore dei superstiti delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. La richiesta di assistenza deve essere effettuata da soggetti indicati nell'art. 4 della legge n. 466/1980 per iscritto e nei casi di flagranza di reato o di prestazioni di soccorso anche verbalmente. Art. 6. - Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni ai soggetti indicati negli articoli 3 e 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, i quali abbiano riportato nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto di impiego, si provvede su domanda degli interessati. Ai fini della predetta corresponsione, le autorità, gli uffici o comandi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, secondo le procedure ivi previste, inoltrano, nel più breve tempo possibile, un dettagliato rapporto sulle cause che hanno determinato l'invalidità, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro utile elemento conoscitivo, ai competenti Ministeri che, sulla base delle risultanze istruttorie e del giudizio sanitario espresso dalle commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, provvederanno alla emanazione del decreto di concessione della speciale elargizione. Le commissioni mediche di cui al comma precedente devono accertare se le ferite o lesioni subite nelle circostanze e alle condizioni stabilite dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, abbiano provocato nel soggetto una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, necessariamente la cessazione del rapporto di impiego. Art. 7. - Alla corresponsione della speciale elargizione di 100 milioni di lire alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche provvede il Ministero dell'interno su domanda degli interessati. Per gli stranieri la domanda è presentata per il tramite dei competenti uffici consolari italiani all'estero i quali provvedono che venga indicato e documentato il titolo della richiesta nonché il rapporto di parentela del richiedente con la vittima secondo l'ordine di cui all'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. La domanda ed i documenti sono rimessi al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento. Ai fini della corresponsione della predetta elargizione, il prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento redige il dettagliato rapporto di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto e lo inoltra al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione sentita una apposita commissione istituita presso il Ministero stesso. La predetta commissione è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta di sei membri scelti fra le seguenti categorie: magistrati ordinari ed amministrativi, prefetti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o dirigenti generali della Polizia di Stato, ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e ufficiali medici superiori facenti parte delle commissioni medico-ospedaliere, su designazione delle rispettive amministrazioni, che provvedono, altresì, ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare. Alla commissione possono essere chiamati a partecipare, quando interessati e con le modalità previste con il decreto del Ministro, un ufficiale generale del Corpo forestale dello Stato ed un funzionario di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Funge da segretario un dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, che provvede, altresì, ad indicare altro funzionario quale segretario supplente, in caso di assenza o di impedimento. I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza di due terzi dei componenti. La commissione ha il compito di pronunciarsi, sulla base del rapporto di cui al secondo comma del presente articolo, sulla natura terroristica dell'azione nonché sul nesso di causalità tra l'azione e le ferite o le lesioni che hanno provocato la morte del cittadino. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle famiglie dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate nei precedenti articoli che siano caduti, ma non possono essere considerati vittime del dovere ai sensi dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466. Art. 8. - Alla corresponsione dell'elargizione di lire 100 milioni ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa provvede, su domanda degli interessati, il Ministero dell'interno. Ai fini della corresponsione della predetta elargizione, il prefetto della provincia dove si è verificato l'evento trasmette al Ministero dell'interno il rapporto di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, corredandolo del giudizio sanitario delle commissioni mediche ospedaliere, a termini del successivo terzo comma.
Qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che nel caso all'esame sia da escludere la natura terroristica dell'azione criminosa, omette, per i cittadini italiani e per gli apolidi, la richiesta del giudizio sanitario e ne fa menzione nel rapporto al Ministero che decide, sentita la commissione ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980. Le commissioni mediche ospedaliere svolgono le proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprimono il giudizio con riferimento alle categorie dalla prima all'ottava della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, percentualizzando la invalidità sulla base delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di approvazione del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per gli stranieri la domanda è presentata per il tramite dei competenti uffici consolari italiani all'estero i quali provvedono che venga indicato e documentato il titolo della richiesta. Il giudizio sanitario è espresso da apposite commissioni formate da tre medici di fiducia dell'autorità consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalità di cui al comma precedente. La domanda e i documenti sono rimessi al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero dell'interno di acquisire il parere del collegio medico legale presso il Ministero della difesa. Il provvedimento di concessione dell'elargizione viene adottato sulla base del giudizio sanitario e sentita la commissione ministeriale che si pronuncia a termini dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 come modificato dall'art. 2 del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate nei precedenti articoli, resi invalidi a seguito di atti terroristici indipendentemente dal rapporto di servizio.
Art. 9. - La speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, ed alle altre in essa richiamate, viene corrisposta, nei casi in cui compete alle famiglie, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, sostitutivo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466. Gli stessi criteri si applicano per la concessione dell'integrazione della speciale elargizione, in conseguenza dell'elevazione del suo importo a lire 100 milioni, per gli eventi verificatisi dal 1 gennaio 1973 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 466/1980. Art. 10. - Nel caso previsto dal n. 1 dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, sostitutivo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, la speciale elargizione di cui alla legge stessa e alle altre leggi in essa richiamate viene ripartita in quote uguali tra il coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico. Per persone a carico si devono intendere quelle non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e che non abbiano redditi propri per un ammontare superiore a quelli previsti dall'art. 15, quarto comma, del decreto del Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'art. 2 del decreto- legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121. A quest'ultimo fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Altra dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovrà comprovare il mantenimento a carico. Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.
Art. 11. - (Se ne omette il testo: riguarda il contributo alle spese funerarie). Art. 12. - Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".