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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1992, n. 314

Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

note: Entrata in vigore:1/7/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  1-7-1992 al: 20-8-2013
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IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1947 riguardante la disciplina delle derivazioni telefoniche interne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 1948;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva n. 73/23/CEE (in GUCE n. L 077 del 26 marzo 1973), relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980 concernente: "Determinazione della tariffazione relativa alle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 30 aprile 1980, come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1982, recante norme in materia di autorizzazione per l'installazione di impianti telefonici interni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983;
Vista la direttiva 86/361/CEE (in GUCE n. L 109 del 26 aprile 1983) di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE (in GUCE n. L 81 del 26 marzo 1988);
Vista la direttiva 86/361/CEE (in GUCE n. L 217 del 5 agosto 1986) concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Vista la direttiva 88/301/CEE (in GUCE n. L 131 del 27 maggio 1988) relativa alla concorrenza sul mercato dei terminali di telecomunicazioni;
Vista la direttiva 89/336/CEE (in GUCE n. L 139 del 23 maggio 1989) relativa alla compatibilità elettromagnetica;
Visto il decreto 8 settembre 1988, n. 484, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 in materia di adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, ed in particolare gli articoli 3 e 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1991;
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 1991, concernente la causa n. C-202/88;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;
Vista la direttiva 91/263/CEE (in GUCE n. L 128 del 23 maggio 1991) concernente il ravvicinamento delle ligislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità;
Riconosciuta la necessità di adottare le disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109;
Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;
Vista la comunicazione effettuata in data 21 maggio 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) "apparecchiatura terminale": l'apparecchiatura d'utente destinata ad essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;
b) "punto terminale di rete": l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;
c) "impianto interno": i sistemi di utente - ubicati in un fondo privato, quale definito dall'art. 183 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - costituiti da una o più apparecchiature terminali, nonché dalle condutture e relativi accessori, connessi ai punti terminali della rete pubblica.
2. Le funzioni tipiche della rete pubblica, che sono quelle di esercizio e di manutenzione, di gestione della connessione, di sincronizzazione, di controllo, di contabilizzazione e di telecaricamento, sono di esclusiva competenza del gestore pubblico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo della legge n. 109/1991, recante "Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni".
"Art. 1. - 1. Gli abbonati hanno facoltà di approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la costituzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai sensi della normativa in vigore.
3. All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.
4. I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del provvedimento amministrativo di omologazione.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, adotta con proprio decreto disposizioni di attuazione concernenti, in particolare:
a) i requisiti che le imprese che intendano provvedere alle operazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire l'autorizzazione di cui al medesimo comma;
b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali;
c) il contenuto e le modalità delle certificazioni che le imprese autorizzate debbono rilasciare all'abbonato ed al gestore pubblico, all'atto del collaudo;
d) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato può provvedere direttamente alle operazioni indicate alla lettera b);
e) le modalità per la sorveglianza, da parte del gestore del servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa collegate;
f) le modalità e i tempi per la risoluzione dei rapporti intercorrenti fra gli utenti ed il gestore del servizio pubblico relativamente alla locazione ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali;
g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3;
h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli utenti.
Art. 2. - 1. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire diecimilioni.
2. Qualora la violazione riguardi la disposizione del comma 2 dell'art. 1 è altresì disposta la confisca delle apparecchiature.
Art. 3. - 1. Il gestore del servizio pubblico adegua le proprie procedure e la propria modulistica alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 4. - 1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 284 e 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, e gli articoli 105, 107 e 108 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni".
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non posso dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Per la legge n. 109/1991 si veda in nota al titolo.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, come sostituito dall'art. 45 della legge n. 103/1975:
"Art. 183 (Esecuzione ed esercizio di impianti di
telecomunicazioni
- Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze). - Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'art. 1, la relativa autorizzazione.
Tuttavia è consentito al privato di stabilire per uso esclusivo,impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo e di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello steso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.
Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.
Salvo il caso previsto da quarto comma dell'art. 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione".