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LEGGE 14 aprile 1975, n. 103

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2023)
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Testo in vigore dal:  5-8-1976
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Art. 45


Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 1 - (Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni). - Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:
i servizi di raccolta trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.
Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:
a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;
b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

Art. 183 - (Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze). - Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione.
Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.
Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.
Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.

Art. 195 - (Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - Sanzioni). - Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondO comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:
1) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;
2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.
Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.
Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.
Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi".
((1))
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AGGIORNAMENTO(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 1° s.s. 4/8/1976, n. 205) dichiara "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;"