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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1991, n. 460

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, relativamente ai progetti di impianti per la eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 08/05/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
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Testo in vigore dal:  8-5-1992 al: 11-8-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità di precisare in quale fase dell'iter autorizzatorio per gli impianti di smaltimento dei rifiuti si colloca la procedura di valutazione della compatibilità ambientale;
Ritenuto che tale precisazione ha contenuto interpretativo, finalizzato a chiarire la effettiva portata della disposizione di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e che tale chiarimento è conforme alle indicazioni a suo tempo formulate dal comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente, nelle riunioni del 5, 12 e 18 marzo 1987, in stretta aderenza all'allegato 1 della direttiva n. 85/337/CEE, che individua tra le opere da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale i soli impianti destinati allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
Considerato che il giudizio di compatibilità ambientale avviene di norma prima della costruzione degli impianti;
Ritenuto che le discariche 2 B, destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani o speciali, possono essere autorizzate, in una fase successiva alla costruzione, ad accogliere i rifiuti tossici e nocivi e che tale evenienza può creare una lacuna nella tutela ambientale in contrasto con il parere reso dal comitato tecnico-scientifico;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla

proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta:

Art. 1

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è sostituita dalla seguente:
" d) per progetti degli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi si intendono quelli che vengono inoltrati alla regione per l'approvazione. Sono altresì soggette alla procedura le richieste di autorizzazione inoltrate alla regione per l'eliminazione di rifiuti tossici e nocivi in impianti i cui progetti sono stati in precedenza approvati per lo smaltimento di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali;".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

RUFFOLO, Ministro per l'ambiente

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1991

Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 234

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) dispone quanto segue:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1- bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per beni i culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto".
- Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". Per il testo vigente del relativo art. 2 si veda in nota all'art. 1.
- La direttiva CEE n. 85/337, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 175 del 5 luglio 1985.
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge n. 13/1991, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica:
"1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
a)-hh) (omissis);
ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri".
- Il testo dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 377/1988, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
Nota all'art. 1:
"Art. 2 (Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti). - 1. Si intendono per progetti delle opere di cui all'art. 1 i progetti di massima delle opere stesse, prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell'aggiudicazione dei relativi lavori.
In particolare:
a) per progetti delle centrali termoelettriche, si intendono quelli necessari per il provvedimento di cui all'art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, così come disciplinato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio, degli impianti di gassificazione e liquefazione, delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e degli impianti chimici integrati, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il decreto di concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) per progetti di impianto per l'estrazione di amianto, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; gli stessi devono essere inoltrati prima del rilascio del permesso da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) per progetti degli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi si intendono quelli che vengono inoltrati alla regione per l'approvazione. Sono altresì soggette alla procedura le richieste di autorizzazione inoltrate alla regione per l'eliminazione di rifiuti tossici e nocivi in impianti i cui progetti sono stati in precedenza approvati per lo smaltimento di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali;
e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida comunicazione, si intendono quelli, riferiti all'intero tracciato, previsti dalle "Istruzioni per la redazione dei progetti strade" pubblicate nel Bollettino ufficiale - Norme tecniche - del C.N.R. - Anno XIV n. 77 del 5 maggio 1980, concernenti il progetto di massima, ovvero, nei casi in cui tale documentazione non sia disponibile per cause oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle procedure di riferimento, purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale. Gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici;
f) per progetti dei tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, si intendono quelli riferiti alla costruzione di impianti ferroviari e delle opere connesse predisposti dall'Ente ferrovie dello Stato e trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210; gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione o conformità;
g) per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonché i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere inoltrati prima dell'approvazione da parte del comitato previsto dall'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449;
h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i progetti stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte dei Ministri competenti;
i) per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque, si intendono i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d'acqua così come previsto all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285, al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1› novembre 1959, n. 1363; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione alla derivazione, anche provvisoria, da parte del Ministro dei lavori pubblici.
2. Nel caso di appalto concorso o di affidamenti in concessione disciplinati dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, così come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n. 34, nonché dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, e dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, le amministrazioni competenti comunicano al Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni culturali e ambientali il progetto esecutivo delle opere qualora contenga importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale. Il Ministro dell'ambiente può stabilire, entro venti giorni dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. La comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre al progetto come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente:
a) l'indicazione della localizzazione riferita alla incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, alla incidenza sulle risorse naturali, alla corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed idrogeologici, supportata da adeguata cartografia;
b) la specificazione degli scarichi idrici e delle misure previste per l'osservanza della normativa vigente, nonché le eventuali conseguenti alterazioni della qualità del corpo ricettore finale;
c) la specificazione dei rifiuti solidi e delle rela- tive modalità di smaltimento rapportata alle prescrizioni della normativa vigente in materia;
d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da sostanze inquinanti, rapportata alla normativa vigente, nonché le conseguenti alterazioni della qualità dell'aria anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili;
e) la specificazione delle emissioni sonore prodotte e degli accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore previsti;
f) la descrizione dei dispositivi di eliminazione e risarcimento dei danni all'ambiente con riferimento alle scelte progettuali, alle migliori tecniche disponibili ed agli aspetti tecnico-economici;
g) i piani di prevenzione dei danni all'ambiente con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;
h) i piani di monitoraggio ambientale secondo le specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da particolari esigenze in relazione alle singole opere;
i) un riassunto non tecnico di quanto previsto alle lettere precedenti".