stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1991, n. 460

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, relativamente ai progetti di impianti per la eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 08/05/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 8-5-1992
al: 11-8-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
agosto 1988, n. 377; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  precisare  in  quale  fase  dell'iter
autorizzatorio per gli impianti di smaltimento dei rifiuti si colloca
la procedura di valutazione della compatibilita' ambientale; 
  Ritenuto  che  tale  precisazione  ha   contenuto   interpretativo,
finalizzato a chiarire la effettiva portata della disposizione di cui
alla lettera d), comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e che tale chiarimento
e' conforme alle indicazioni  a  suo  tempo  formulate  dal  comitato
tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente, nelle  riunioni  del
5, 12 e 18 marzo 1987,  in  stretta  aderenza  all'allegato  1  della
direttiva n. 85/337/CEE, che individua tra le opere da  sottoporre  a
valutazione d'impatto  ambientale  i  soli  impianti  destinati  allo
smaltimento di rifiuti tossici e nocivi; 
  Considerato che il giudizio di compatibilita' ambientale avviene di
norma prima della costruzione degli impianti; 
  Ritenuto che le discariche 2  B,  destinate  allo  smaltimento  dei
rifiuti urbani o speciali, possono essere autorizzate,  in  una  fase
successiva alla costruzione, ad accogliere i rifiuti tossici e nocivi
e che tale evenienza puo' creare una lacuna nella  tutela  ambientale
in contrasto con il parere reso dal comitato tecnico-scientifico; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio  1991,
n. 13; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1991; 
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto  1988,  n.  377,  e'  sostituita
dalla seguente: 
   " d) per progetti  degli  impianti  di  eliminazione  dei  rifiuti
tossici e nocivi si  intendono  quelli  che  vengono  inoltrati  alla
regione per l'approvazione. Sono altresi' soggette alla procedura  le
richieste di autorizzazione inoltrate alla regione per l'eliminazione
di rifiuti tossici e nocivi in impianti i cui progetti sono stati  in
precedenza approvati per lo smaltimento  di  rifiuti  urbani  e/o  di
rifiuti speciali;". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  RUFFOLO, Ministro per l'ambiente 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1991 
  Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 234 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  6  della  legge  n. 349/1986 (Istituzione del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale) dispone quanto segue:
             "Art.  6.  -  1.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore
          della presente legge il Governo presenta al  Parlamento  il
          disegno  di  legge  relativo all'attuazione delle direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale.
             2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
          comunitarie in materia  di  impatto  ambientale,  le  norme
          tecniche  e  le  categorie  di  opere  in grado di produrre
          rilevanti modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,   sono   individuate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente, sentito il comitato scientifico  di  cui  al
          successivo   art.  11,  conformemente  alla  direttiva  del
          Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del  27  giugno
          1985.
             3.  I  progetti delle opere di cui al precedente comma 2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,  al  Ministro  per  i   beni   culturali   e
          ambientali  e alla regione territorialmente interessata, ai
          fini  della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.   La
          comunicazione  contiene  l'indicazione della localizzazione
          dell'intervento, la specificazione dei  rifiuti  liquidi  e
          solidi,    delle   emissioni   ed   immissioni   inquinanti
          nell'atmosfera   e   delle   emissioni   sonore    prodotte
          dall'opera,  la descrizione dei dispositivi di eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio    dell'avvenuta   comunicazione   deve   essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale.
             4.   Il   Ministro  dell'ambiente,  sentita  la  regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la  procedura  di approvazione del progetto riprende il suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree   sottoposte   a   vincolo   di   tutela  culturale  o
          paesaggistica  il  Ministro   dell'ambiente   provvede   di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
             5.   Ove   il  Ministro  competente  alla  realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministero   dell'ambiente,   la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri.
             6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al  comma
          3,   il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi  comportamenti
          contrastanti con il parere sulla compatibilita'  ambientale
          espresso   ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali  da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri.
             7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
             8. Il Ministro per i beni  culturali  e  ambientali  nel
          caso  previsto dall'art. 1- bis, comma 2, del decreto-legge
          27 giugno 1985,  n.  312,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
          agli  articoli  4  e  82  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente.
             9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare, in forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,   al   Ministero  per  beni  i  culturali  e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale,  nel  termine  di  trenta  giorni dall'annuncio
          della comunicazione del progetto".
             - Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: "Regolamentazione  delle
          pronunce  di  compatibilita'  ambientale  di cui all'art. 6
          della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione  del
          Ministero   dell'ambiente  e  norme  in  materia  di  danno
          ambientale". Per il testo vigente del relativo  art.  2  si
          veda in nota all'art. 1.
             -  La direttiva CEE n. 85/337, relativa alla valutazione
          dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici  e
          privati, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 175 del 5 luglio 1985.
             -  Si  trascrive  il testo dell'art. 1, comma 1, lettera
          ii), della legge n. 13/1991, recante  determinazione  degli
          atti  amministrativi  da  adottarsi nella forma del decreto
          del Presidente della Repubblica:
             "1. Il  Presidente  della  Repubblica,  oltre  gli  atti
          previsti   espressamente  dalla  Costituzione  o  da  norme
          costituzionali e quelli relativi  all'organizzazione  e  al
          personale  del Segretariato generale della Presidenza della
          Repubblica, emana i seguenti altri atti,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente:
              a)-hh) (omissis);
              ii)  tutti  gli  atti  per  i  quali  e' intervenuta la
          deliberazione del Consiglio dei Ministri".
             - Il testo dell'art. 2 del D.P.C.M.  n.  377/1988,  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
          Nota all'art. 1:
            "Art.   2   (Norme   tecniche   sulla  comunicazione  dei
          progetti). - 1. Si intendono per progetti  delle  opere  di
          cui  all'art.  1  i progetti di massima delle opere stesse,
          prima che i medesimi vengano inoltrati  per  i  pareri,  le
          autorizzazioni,  i  nulla-osta  e  gli  altri atti previsti
          dalla    normativa    vigente    e,     comunque,     prima
          dell'aggiudicazione dei relativi lavori.
             In particolare:
               a)  per  progetti  delle  centrali termoelettriche, si
          intendono quelli necessari  per  il  provvedimento  di  cui
          all'art.  5,  primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.
          880, cosi' come disciplinato dall'art. 17 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, gli
          stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
               b)  per progetti delle raffinerie di petrolio greggio,
          degli impianti  di  gassificazione  e  liquefazione,  delle
          acciaierie   integrate  di  prima  fusione  della  ghisa  e
          dell'acciaio  e  degli  impianti  chimici   integrati,   si
          intendono  quelli  presentati  al Ministero dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  per  il   decreto   di
          concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge
          2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio
          1934,  n.  367, e successive modificazioni ed integrazioni;
          gli stessi devono essere inoltrati prima della  concessione
          da  parte  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato;
               c)  per  progetti  di  impianto  per  l'estrazione  di
          amianto,   si  intendono  quelli  presentati  al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato;   gli
          stessi  devono  essere  inoltrati  prima  del  rilascio del
          permesso  da  parte  del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato;
              d)  per  progetti  degli  impianti  di eliminazione dei
          rifiuti tossici e nocivi si intendono  quelli  che  vengono
          inoltrati  alla  regione  per l'approvazione. Sono altresi'
          soggette alla  procedura  le  richieste  di  autorizzazione
          inoltrate   alla  regione  per  l'eliminazione  di  rifiuti
          tossici e nocivi in impianti i cui progetti sono  stati  in
          precedenza  approvati  per lo smaltimento di rifiuti urbani
          e/o di rifiuti speciali;
                e) per progetti  delle  autostrade  e  delle  vie  di
          rapida   comunicazione,   si   intendono  quelli,  riferiti
          all'intero tracciato, previsti  dalle  "Istruzioni  per  la
          redazione  dei  progetti  strade" pubblicate nel Bollettino
          ufficiale - Norme tecniche - del C.N.R. - Anno  XIV  n.  77
          del  5  maggio  1980,  concernenti  il progetto di massima,
          ovvero,  nei  casi  in  cui  tale  documentazione  non  sia
          disponibile   per   cause  oggettive,  riferiti  a  tronchi
          funzionali da sottoporre  alle  procedure  di  riferimento,
          purche'  siano  comunque  definite  le  ipotesi  di massima
          concernenti  l'intero  tracciato  nello  studio  di impatto
          ambientale. Gli stessi devono essere  inoltrati  prima  del
          relativo   provvedimento   di  approvazione  da  parte  del
          Ministro dei lavori pubblici;
                f)  per  progetti  dei  tronchi  ferroviari  per   il
          traffico  a  grande  distanza, si intendono quelli riferiti
          alla costruzione  di  impianti  ferroviari  e  delle  opere
          connesse  predisposti  dall'Ente  ferrovie  dello  Stato  e
          trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali  nel
          cui  territorio  sono  previsti  gli  interventi,  ai sensi
          dell'art.   25 della legge 17  maggio  1985,  n.  210;  gli
          stessi   devono   essere   inoltrati   prima  del  relativo
          provvedimento di approvazione o conformita';
               g) per progetti degli aeroporti, si intendono i  nuovi
          piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonche'
          i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere
          inoltrati  prima  dell'approvazione  da  parte del comitato
          previsto dall'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449;
               h) per progetti dei  porti  commerciali  marittimi,  i
          progetti   stessi   devono  essere  inoltrati  prima  della
          concessione da parte dei Ministri competenti;
               i) per progetti delle dighe  e  degli  altri  impianti
          destinati  a trattenere, regolare o accumulare le acque, si
          intendono i progetti di massima allegati  alla  domanda  di
          concessione  di  derivazione  d'acqua  cosi'  come previsto
          all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920,  n.  1285,
          al  regio  decreto  11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 1
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  1›  novembre
          1959,  n.  1363;  gli  stessi devono essere inoltrati prima
          della concessione alla derivazione, anche  provvisoria,  da
          parte del Ministro dei lavori pubblici.
             2.  Nel  caso  di  appalto  concorso o di affidamenti in
          concessione disciplinati dalla legge  24  giugno  1929,  n.
          1137, cosi' come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n.
          34,  nonche'  dalla  legge  8  agosto 1977, n. 584, e dalla
          legge  17  febbraio  1987,  n.   80,   le   amministrazioni
          competenti   comunicano  al  Ministro  dell'ambiente  e  al
          Ministro per i beni  culturali  e  ambientali  il  progetto
          esecutivo   delle   opere   qualora   contenga   importanti
          variazioni rispetto  alla  progettazione  di  massima  gia'
          oggetto  di  pronuncia  di  compatibilita'  ambientale.  Il
          Ministro dell'ambiente puo' stabilire, entro  venti  giorni
          dalla   comunicazione,   che   il  progetto  esecutivo  sia
          sottoposto a sua volta alla procedura  di  cui  all'art.  6
          della legge 8 luglio 1986, n. 349.
             3.  La comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della
          legge 8  luglio  1986,  n.  349,  oltre  al  progetto  come
          individuato  al  comma  1,  comprende uno studio di impatto
          ambientale contenente:
               a) l'indicazione della  localizzazione  riferita  alla
          incidenza  spaziale  e  territoriale  dell'intervento, alla
          luce delle principali  alternative  prese  in  esame,  alla
          incidenza  sulle  risorse  naturali, alla corrispondenza ai
          piani urbanistici, paesistici, territoriali e  di  settore,
          agli   eventuali   vincoli   paesaggistici,   archeologici,
          demaniali  ed   idrogeologici,   supportata   da   adeguata
          cartografia;
               b)  la  specificazione  degli  scarichi idrici e delle
          misure previste per l'osservanza della  normativa  vigente,
          nonche' le eventuali conseguenti alterazioni della qualita'
          del corpo ricettore finale;
               c)  la specificazione dei rifiuti solidi e delle rela-
          tive modalita' di smaltimento rapportata alle  prescrizioni
          della normativa vigente in materia;
               d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da
          sostanze  inquinanti,  rapportata  alla  normativa vigente,
          nonche' le conseguenti alterazioni della qualita' dell'aria
          anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili;
               e) la specificazione delle emissioni sonore prodotte e
          degli accorgimenti e delle tecniche  riduttive  del  rumore
          previsti;
               f)  la  descrizione  dei dispositivi di eliminazione e
          risarcimento dei danni all'ambiente  con  riferimento  alle
          scelte  progettuali,  alle migliori tecniche disponibili ed
          agli aspetti tecnico-economici;
               g) i piani di prevenzione dei danni  all'ambiente  con
          riferimento alle fasi di costruzione e gestione;
               h)  i  piani  di  monitoraggio  ambientale  secondo le
          specificazioni  derivanti  dalla  normativa  vigente  o  da
          particolari esigenze in relazione alle singole opere;
               i)  un  riassunto  non tecnico di quanto previsto alle
          lettere precedenti".