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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 86

Disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE.

note: Entrata in vigore della legge: 29/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal: 1-7-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 22, comma 1, lettera h), della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, concernente la  disciplina  autorizzatoria  e  dei  controlli
relativa agli organismi esteri di investimento collettivo  in  valori
mobiliari,  non  rientranti  nell'applicazione  delle  direttive   n.
85/611/CEE e n. 88/220/CEE; 
  Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, delle  finanze,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) ((1)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma
2, lettera j)) che "Sono abrogati, ma continuano a  essere  applicati
fino alla data di entrata in  vigore  dei  provvedimenti  emanati  ai
sensi del presente decreto:(...) 
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 86."