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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 22

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) introduzione dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti sotto froma di società per azioni a capitale variabile, e sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme ai principi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, per quanto riguarda il grado di tutela del risparmiatore e, in quanto compatibili, per quanto attiene al sistema e agli organi di controllo pubblico;
b) soppressione del divieto di negoziare valori mobiliari oltre i termini della liquidazione mensile di borsa e di operare a premio e a riporto, e attribuzione alla Banca d'Italia del potere di limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le società possono porre in essere nell'esercizio dell'attività di gestione, con provvedimento motivato, in relazione all'andamento del mercato e alla necessità di garantire la stabilità degli intermediari;
c) attribuzione alle autorità preposte alla vigilanza della facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento in valori mobiliari dello stesso emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche con riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati;
d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale;
e) innalzamento del limite di indebitamento dal 5 fino al 10 per cento del patrimonio del fondo ed introduzione del principio della temporaneità dello stesso, secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;
f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di constatare con decisione motivata la non confermità alle disposizioni della direttiva di singoli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti nei paesi delle Comunità europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con riferimento alla disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;
g) eliminazione del divieto, posto per società ed enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del regime fiscale;
h) disciplina autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e disciplina dei controlli conforme al vigente ordinamento, per gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'applicazione delle direttive, con riferimento alle caratteristiche giuridiche ed operative, all'esistenza di adeguate forme di vigilanza nel paese dove essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni in Italia;
i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini della eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna e internazionale e della introduzione di procedure idonee a consentire la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento.
Note all'art. 22:
- La direttiva 85/611/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 375 del 31 dicembre 1985.
- La diretiva 88/220/CEE è stata pubblicata nella G.U.R.I.
n. 53 dell'11 luglio 1988, 2a serie speciale.
- La legge 23 marzo 1983, n. 77 istituisce e disciplina i fondi comuni d'investimento mobiliare. L'art. 4 recita:
"Art. 4 (Gestione del fondo). - La società di gestione provvede nell'interesse dei paretecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione.
Nell'esercizio dell'attività di gestione, la società non può vendere titoli allo scoperto, né negoziabili con differimento dell'esecuzione del contratto oltre i termini della liquidazione mensile di borsa, né operare a contratto oltre i termini e non può assumere né concedere prestiti sotto qualsiasi forma. Per l'acquisto dei titoli da includere nel fondo comune la società può ottenere anticipazioni bancarie su titoli, entro il limite massimo globale del 5 per cento del patrimonio del fondo.
Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli emessi da una stessa società o ente né in altre attività finanziarie per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti sono fissati tenendo conto: a) della concentrazione dei rischi; b) della proporzione tra titoli quotati e non quotati; c) per i titoli non quotati, sia della previsione nei regolamenti di emissione della quotazione in borsa o nel mercato ristretto sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti. Qualora le azioni non siano quotate in borsa o al mercato ristretto, il loro controvalore non potrà superare globalmente il 10 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi da tale limite i titoli provenienti da offerta pubblica e privata per i quali sia stata prevista, in sede di collocamento, la quotazione sul mercato ufficiale o la negoziazione al mercato ristretto. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotate in borsa o al mercato ristretto ovvero al 10 per cento se non quotate né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare il controllo sulla società emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di raggiungere detto ammontare si applicano altresì con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione.
I limiti stabiliti nel precedente comma possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentesi alle azioni in portafoglio. La partecipazione deve essere riportata entro un anno nei limiti previsti dal comma precedente.
È vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi comuni e in azioni emesse dalla società gerente, nonché in titoli emessi da società ed enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società in gestione.
L'investimento in azioni, emesse da società controllanti la società di gestione, è ammesso nella misura massima del 2 per cento del capitale della società controllante e le suddette azioni non potranno esercitare il diritto di voto".
L'art. 5 recita:
"Art. 5 (Scritture contabili). - In aggiunta alle scritture prescritte alle impree dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:
a) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;
b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, o del mi- nor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;
c) entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune;
d) giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazioni, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune.
Il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data di redazione, nelle sedi della società di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate nel regolamento. I prospetti giornalieri sono depositati presso la sede della società di gestione. I partecipanti hanno diritto di esaminare gli atti di cui al presente comma e di averne copia a loro spese".
- Il D.P.R. del 31 marzo 1988, n. 148, riguarda l'approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.