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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 86

Disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE.

note: Entrata in vigore della legge: 29/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal:  29-2-1992 al: 30-6-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22, comma 1, lettera h), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente la disciplina autorizzatoria e dei controlli relativa agli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari, non rientranti nell'applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE;
Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Autorizzazione
1. L'offerta al pubblico in Italia di azioni o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari aventi sede statutaria ed amministrativa all'estero non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 85/611 e del 22 marzo 1988, n. 88/220 delle Comunità economiche europee è soggetta ad autorizzazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. L'autorizzazione non può essere concessa se:
a) gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1:
1) non presentano caratteristiche strutturali ed operative compatibili con quelle previste per gli organismi italiani;
2) non sono sottoposti nel Paese nel quale hanno la sede statutaria ed amministrativa ad adeguate forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorità pubblica che eserciti sull'attività svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi italiani. A tal fine si tiene altresì conto della circostanza che l'organismo commercializzi le proprie azioni o quote nel paese in cui ha sede;
3) non hanno una stabile rappresentanza in Italia, secondo le modalità indicate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 6;
4) non hanno conferito ad un'azienda od istituto di credito di cui all'art. 2-bis, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, operante in Italia l'incarico di regolare le operazioni di sottoscrizione e rimborso in Italia;
5) non hanno affidato ai soggetti di cui al numero 4), la custodia di una parte del patrimonio corrispondente alle azioni o quote collocate nel territorio dello Stato. Ferma restando la responsabilità per la custodia di tale patrimonio da parte dei depositari è consentito subdepositare, previo assenso dell'organismo estero, la totalità o parte del patrimonio medesimo presso altri soggetti italiani o esteri istituzionalmente abilitati a tale attività;
b) non sussistono in capo ai responsabili aziendali dell'organismo di investimento collettivo estero requisiti di onorabilità equipollenti a quelli richiesti per i corrispondenti organismi nazionali. Coloro che rappresentano in Italia gli organismi di cui al comma 1, devono essere in possesso di requisiti di onorabilità di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77;
c) non sussistono accordi di collaborazione tra le autorità di vigilanza nazionali e quelle dello Stato in cui ha la sede statutaria ed amministrativa l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1, finalizzati ad agevolare la vigilanza dell'organismo di investimento collettivo estero secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 7-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1, si intende rilasciata qualora non venga negata dal Ministro del tesoro, con provvedimento da comunicare all'organismo istante entro due mesi dalla presentazione della domanda. Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni supplementari all'organismo di investimento collettivo, il termine è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. La Banca d'Italia e la CONSOB forniscono il parere di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione inviata dal Ministero del tesoro.
4. Il venir meno, anche di uno solo dei presupposti elencati nel comma 2, comporta la decadenza dell'autorizzazione. La decadenza è dichiarata dal Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia.