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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 401

Regolamento recante rideterminazione delle misure delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/1992
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-1-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  1959,
n. 1229, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407,
che attribuisce la facolta' di variare l'importo  dell'indennita'  di
trasferta  spettante  agli  ufficiali  giudiziari  ed  agli  aiutanti
ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso  articolo
tenendo  conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto nazionale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per la  famiglie  di
operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente;
  Vista  la  nota  dell'Istituto  nazionale  di statistica in data 21
settembre 1990 che individua nel  +  19,1  per  cento  la  variazione
percentuale verificatasi nel triennio agosto 1987-agosto 1990;
  Sentiti   i   rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  del
personale;
  Ritenuto che l'art. 1 della legge 26 luglio  1984,  n.  407,  debba
essere  integrato  con  quanto  previsto  dall'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 giugno 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 1991;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'indennita'  di  trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed
all'aiutante  ufficiale  giudiziario,  prevista  dall'art.  133   del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984,  n.  407,  e'
stabilita nella seguente misura:
    a) fino a sei chilometri: L. 2.140;
    b) fino a dodici chilometri: L. 3.930;
    c) fino a diciotto chilometri: L. 5.360;
    d)  oltre  i  diciotto  chilometri,  per  ogni  percorso  di  sei
chilometri o di frazione  superiore  a  tre  chilometri  di  percorso
successivo,  nella  misura  di  cui  alla lettera c), aumentata di L.
1.130.
  2. L'indennita' di trasferta dovuta  all'ufficiale  giudiziario  ed
all'aiutante   ufficiale  giudiziario  in  materia  penale,  prevista
dall'art. 142, sesto e settimo comma, nel testo sostituito  dall'art.
3  della  legge  26  luglio 1984, n. 407, come modificato dall'art. 8
della legge 15 gennaio  1991,  n.  14,  e'  corrisposta  dallo  Stato
forfettariamente  per ciascun atto nella misura di L. 570 compresa la
maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta  supera,  fra  andata  e
ritorno,  la  distanza  di  dieci  chilometri  o di venti chilometri,
l'indennita' e' corriposta dallo Stato, rispettivamente, nella  somma
di L. 1.430 e di L. 2.140.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il D.P.R. n.  1229/1959  approva  l'ordinamento  degli
          ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
             -  L'art.  1  della legge n. 407/1984 sostituisce l'art.
          133 del citato D.P.R. n. 1229/1959, il quale risulta  cosi'
          formulato  in  seguito  alle  modifiche implicite apportate
          dall'art. 1 del decreto qui pubblicato:
             "Art. 133. - Per gli atti compiuti  fuori  dell'edificio
          ove  l'ufficio  giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale
          giudiziario, a rimborso  di  ogni  spesa,  l'indennita'  di
          trasferta.  Tale indennita' spetta per il viaggio di andata
          e per quello di ritorno ed e' stabilita, per  gli  atti  di
          notificazione, nella seguente misura:
               a) fino a sei chilometri: L. 2.140;
               b) fino a dodici chilometri: L. 3.930;
               c) fino a diciotto chilometri: L. 5.360;
               d)  oltre  i diciotto chilometri, per ogni percorso di
          sei chilometri o frazione superiore  a  tre  chilometri  di
          percorso  successivo,  nella misura di cui alla lettera c),
          aumentata di L.  1.130.
             Per gli atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta,  per
          il  viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura
          doppia di quella del precedente comma.
             L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita
          a mezzo del servizio postale.
             Per il protesto di cambiali  e  di  titoli  alle  stesse
          equiparati,  si  applicano le norme di cui all'art. 8 della
          legge 12 giugno 1973, n.    349,  e  per  le  trasferte  in
          materia  penale  le norme di cui all'art.  142 del presente
          decreto.
             Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica
          - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia,
          sentiti i  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative del personale, di concerto con
          il  Ministro  del  tesoro e con il Ministro per la funzione
          pubblica - l'importo della indennita' di  trasferta  potra'
          essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate
          dall'Istituto   centrale   di   statistica   (ora  Istituto
          nazionale di statistica, n.d.r.), dell'indice dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi
          nel triennio precedente".
             Si precisa che l'ultima  variazione  dell'indennita'  di
          trasferta  di cui sopra dovuta agli ufficiali giudiziari ed
          agli aiutanti ufficiali giudiziari, era stata disposta  con
          D.P.R. 7 gennaio 1988, n. 34.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amminisstrazioni  pubbliche secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959  si
          veda nelle note alle premesse.
             -  Il  testo dell'art. 142 del D.P.R. n. 1229/1959, come
          sostituito, da ultimo, dall'art. 3 della legge n. 407/1984,
          poi modificato dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1991,  n.
          14, in seguito alle modifiche implicite apportate dall'art.
          1 del decreto qui pubblicato, risulta ora cosi' formulato:
             "Art.  142.  -  Le  spese  relative alle notificazioni e
          comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo
          del  servizio   postale   sono   anticipate   dallo   Stato
          all'ufficiale  giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva
          le somme necessarie dal fondo spese di  ufficio  che  viene
          bimestralmente  reintegrato  mediante  mandato di pagamento
          (modello 12).
            I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in  materia
          penale  sono  compresi  tra  le  spese  di giustizia e sono
          ripetibili soltanto nella liquidazione finale.
             Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  emanato  di
          concerto   con   il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e'
          determinata  la  quota-parte  delle  spese   di   giustizia
          prevedute  in  misura  fissa  ai  sensi dell'art. 199 delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          codice   di   procedura   penale,   approvate  con  decreto
          legislativo   28   luglio   1989,   n.    271,    spettante
          forfettariamente   all'ufficiale  giudiziario  ed  aiutante
          ufficiale giudiziario, per diritti.
             Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico
          della  parte che ne ha fatto richiesta, questa e' tenuta ad
          anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti  conteggiati
          ai  sensi  dell'art.    128,  con l'eventuale indennita' di
          trasferta.
             Le indennita' di trasferta in materia penale, recuperate
          con le spese  di  giustizia  e  trasmesse  all'ufficio  del
          registro  ai  sensi  dell'art.  138,  sono da detto ufficio
          versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
             L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese  per
          le  trasferte  eseguite  in materia penale, percepisce, per
          gli  atti  ritualmente  compiuti  fuori  dell'edificio  ove
          l'ufficio  giudiziario  ha  sede, l'indennita' di trasferta
          prevista dall'art. 133. Questa e' corrisposta dallo  Stato,
          forfettariamente,  per ciascun atto nella misura di L. 570,
          compresa la maggiorazione per l'urgenza.
             Se  la  trasferta  supera,  fra  andata  e  ritorno,  la
          distanza   di  dieci  chilometri  o  di  venti  chilometri,
          l'indennita' e' corrisposta dallo  Stato,  rispettivamente,
          nella misura di L. 1.430 e di L. 2.140.
             Quando   la   trasferta   viene  eseguita  per  atti  di
          notificazione relativi allo stesso processo,  se  i  luoghi
          dove  la  notificazione deve essere eseguita distano fra di
          loro meno di 500 metri,  spetta  all'ufficiale  giudiziario
          una sola indennita'.
             L'importo complessivo delle indennita' forfettarie viene
          corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura
          dell'ufficiale  giudiziario  dirigente,  e' ripartito tra i
          pubblici ufficiali che  hanno  eseguito  le  trasferte,  in
          proporzione  del  numero  di  atti  eseguiti da ciascuno di
          essi.
             L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo
          esclusivamente estrinseco e formale.
             Nei mesi di giugno e di dicembre  di  ciascun  anno,  il
          capo   dell'ufficio   giudiziario  indica,  sulla  base  di
          segnalazioni semestrali delle  cancellerie,  quali  singole
          decurtazioni  devono  operarsi  in  conseguenza di atti non
          ritualmente seguiti".
             Si precisa che l'ultima  variazione  dell'indennita'  di
          trasferta   in   materia   penale   dovuta  agli  ufficiali
          giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari era  stata
          disposta con D.P.R. 7 gennaio 1988, n.  34.