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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1988, n. 34

Variazione dell'indennità di trasferta dovuta agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/3/1988
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Testo in vigore dal:  1-3-1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407, che attribuisce la facoltà di variare l'importo della indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso articolo tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica in data 9 settembre 1987 che individua nel + 20,2% la variazione percentuale verificatasi nel triennio agosto 1984-agosto 1987;
Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto:
La indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dall'art. 1 della citata legge 26 luglio 1984, n. 407, è stabilita nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: L. 1.800;
b) fino a dodici chilometri: L. 3.300;
c) fino a diciotto chilometri: L. 4.500;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 950.
La indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall'art. 142, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, è corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 480 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma di L. 1.200 e di L. 1.800.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1988

COSSIGA

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

AMATO, Ministro del tesoro

SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1988

Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 9 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il D.P.R. n. 1229/1959 approva l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
- L'art. 1 della legge n. 407/1984 sostituisce l'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959, il quale risulta così formulato in seguito alle modifiche implicite apportate dal decreto qui pubblicato:
"Art. 133. - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: L. 1.800;
b) fino a dodici chilometri: L. 3.300;
c) fino a diciotto chilometri: L. 4.500;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 950.
Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella del precedente comma.
L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.
Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto.
Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 142 del D.P.R. n. 1229/1959, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 407/1984, in seguito alle modifiche implicite apportate dal decreto qui pubblicato, risulta ora così formulato:
"Art. 142. - Le spese relative alle modificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).
I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'art. 419 del codice di procedura penale e per rinvio concesso prima del dibattimento: in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.
Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dall'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'art. 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di L. 480, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di L. 1.200 e di L. 1.800.
Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.
L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.
L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.
Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti".