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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1988, n. 34

Variazione dell'indennità di trasferta dovuta agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/3/1988
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Testo in vigore dal: 1-3-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, e successive modificazioni.
  Visto  l'art.  1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407,
che attribuisce la facolta' di variare l'importo della indennita'  di
trasferta  spettante  agli  ufficiali  giudiziari  ed  agli  aiutanti
ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso  articolo
tenendo  conto  delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente;
  Vista  la  nota  dell'Istituto  centrale  di  statistica  in data 9
settembre 1987 che individua nel + 20,2%  la  variazione  percentuale
verificatasi nel triennio agosto 1984-agosto 1987;
  Sentiti   i   rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  del
personale;
  Sulla  proposta  del Ministro di grazia e giustizia di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
  La  indennita'  di  trasferta  dovuta  all'ufficiale giudiziario ed
all'aiutante  ufficiale  giudiziario,  prevista  dall'art.  133   del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
come modificato dall'art. 1 della citata legge  26  luglio  1984,  n.
407, e' stabilita nella seguente misura:
    a) fino a sei chilometri: L. 1.800;
    b) fino a dodici chilometri: L. 3.300;
    c) fino a diciotto chilometri: L. 4.500;
    d)  oltre  i  diciotto  chilometri,  per  ogni  percorso  di  sei
chilometri o di frazione  superiore  a  tre  chilometri  di  percorso
successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 950.
  La  indennita'  di  trasferta  dovuta  all'ufficiale giudiziario ed
all'aiutante  ufficiale  giudiziario  in  materia  penale,   prevista
dall'art.  142,  quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nel testo modificato  dall'art.
3  della  legge  26  luglio  1984, n. 407, e' corrisposta dallo Stato
forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 480 compresa  la
maggiorazione  per  l'urgenza;  se  la trasferta supera, fra andata e
ritorno, la distanza di  dieci  chilometri  o  di  venti  chilometri,
l'indennita' e' corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma
di L. 1.200 e di L. 1.800.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo giorno del mese
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 7 gennaio 1988
                               COSSIGA
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  SANTUZ, Ministro per la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1988
  Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 9
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.P.R.  n.  1229/1959 approva l'ordinamento degli
          ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
             -  L'art.  1  della legge n. 407/1984 sostituisce l'art.
          133  del  D.P.R.  n.  1229/1959,  il  quale  risulta  cosi'
          formulato in seguito alle modifiche implicite apportate dal
          decreto qui pubblicato:
             "Art.  133.  - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio
          ove l'ufficio giudiziario ha sede e'  dovuta  all'ufficiale
          giudiziario,  a  rimborso  di  ogni  spesa, l'indennita' di
          trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di  andata
          e  per  quello  di ritorno ed e' stabilita, per gli atti di
          notificazione, nella seguente misura:
               a) fino a sei chilometri: L. 1.800;
               b) fino a dodici chilometri: L. 3.300;
               c) fino a diciotto chilometri: L. 4.500;
               d)  oltre  i diciotto chilometri, per ogni percorso di
          sei chilometri o frazione superiore  a  tre  chilometri  di
          percorso  successivo,  nella misura di cui alla lettera c),
          aumentata di L. 950.
             Per  gli atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta, per
          il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella  misura
          doppia di quella del precedente comma.
             L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita
          a mezzo del servizio postale.
             Per  il  protesto  di  cambiali  e di titoli alle stesse
          equiparati, si applicano le norme di cui all'art.  8  della
          legge  12  giugno  1973,  n.   349,  e  per le trasferte in
          materia penale le norme di cui all'art.  142  del  presente
          decreto.
             Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica
          - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia,
          sentiti  i  rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali
          maggiormente rappresentative del personale, di concerto con
          il  Ministro  del  tesoro e con il Ministro per la funzione
          pubblica - l'importo della indennita' di  trasferta  potra'
          essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate
          dall'Istituto  centrale  di  statistica,  dell'indice   dei
          prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai ed impiegati
          verificatesi nel triennio precedente".
           Note all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959 si
          veda nelle note alle premesse.
             -  Il  testo dell'art. 142 del D.P.R. n. 1229/1959, come
          sostituito dall'art. 3 della legge n. 407/1984, in  seguito
          alle   modifiche   implicite   apportate  dal  decreto  qui
          pubblicato, risulta ora cosi' formulato:
             "Art.  142.  -  Le  spese  relative alle modificazioni e
          comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo
          del   servizio   postale   sono   anticipate   dallo  Stato
          all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario  preleva
          le  somme  necessarie  dal fondo spese di ufficio che viene
          bimestralmente reintegrato mediante  mandato  di  pagamento
          (mod. 12).
             I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia
          penale sono compresi fra  le  spese  di  giustizia  e  sono
          ripetibili  soltanto nella liquidazione finale a carico dei
          condannati alle spese del procedimento, eccetto  che  siano
          posti  a carico delle parti private a termini dell'art. 419
          del codice di procedura penale e per rinvio concesso  prima
          del  dibattimento:  in tali casi le parti devono effettuare
          un congruo deposito in cancelleria.
             Le indennita' di trasferta in materia penale, recuperate
          con le spese  di  giustizia  e  trasmesse  all'ufficio  del
          registro  ai  sensi  dell'art.  138,  sono da detto ufficio
          versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
            L'ufficiale  giudiziario,  a titolo di rimborso spese per
          le trasferte eseguite in materia  penale,  percepisce,  per
          gli  atti  ritualmente  compiuti  fuori  dall'edificio  ove
          l'ufficio giudiziario ha sede,  l'indennita'  di  trasferta
          prevista  dall'art. 133. Questa e' corrisposta dallo Stato,
          forfettariamente, per ciascun atto nella misura di L.  480,
          compresa la maggiorazione per l'urgenza.
             Se  la  trasferta  supera,  fra  andata  e  ritorno,  la
          distanza  di  dieci  chilometri  o  di  venti   chilometri,
          l'indennita'  e'  corrisposta dallo Stato, rispettivamente,
          nella misura di L. 1.200 e di L. 1.800.
             Quando   la   trasferta   viene  eseguita  per  atti  di
          notificazione relativi allo stesso processo,  se  i  luoghi
          dove  la  notificazione deve essere eseguita distano fra di
          loro meno di 500 metri,  spetta  all'ufficiale  giudiziario
          una sola indennita'.
             L'importo complessivo delle indennita' forfettarie viene
          corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura
          dell'ufficiale  giudiziario  dirigente,  e' ripartito tra i
          pubblici ufficiali che  hanno  eseguito  le  trasferte,  in
          proporzione  del  numero  di  atti  eseguiti da ciascuno di
          essi.
             L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo
          esclusivamente estrinseco e formale.
             Nei  mesi  di  giugno  e di dicembre di ciascun anno, il
          capo  dell'ufficio  giudiziario  indica,  sulla   base   di
          segnalazioni  semestrali  delle  cancellerie, quali singole
          decurtazioni devono operarsi in  conseguenza  di  atti  non
          ritualmente eseguiti".