stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonchè erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile.

note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-2-1991

Art. 8

1. Il secondo comma dell'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale.
Con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia è determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'articolo 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfettariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti.
Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della parte che ne ha fatto richiesta, questa è tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati ai sensi dell'articolo 128, con l'eventuale indennità di trasferta".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 142 del D.P.R. n. 1229/1959, come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge n. 407/1984 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 142. - Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (modello 12).
I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale.
Con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia è determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'art. 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfettariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti.
Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della parte che ne ha fatto richiesta, questa è tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati ai sensi dell'art. 128, con l'eventuale indennità di trasferta.
Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'art. 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di L. 400, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di L. 1.000 e di L. 1.500.
Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.
L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.
L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.
Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente seguiti".