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LEGGE 8 novembre 1991, n. 376

Norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati.

note: Entrata in vigore della legge: 14/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  14-12-1991 al: 31-12-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e successivamente modificato dalla legge 2 agosto 1990, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma è abrogato il numero 2);
b) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:
"Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole e operatrici, quando ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo";
c) al tredicesimo comma sono soppresse, in fine, le parole: "e di quelli di cui al primo comma, numero 2)".
2. Dopo l'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis (Circolazione dei mezzi d'opera). - 1. Sono 'mezzi d'operà i veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali d'impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione e mineraria e assimilati, ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per le costruzioni edilizie; tali veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33. I mezzi d'opera devono essere altresì idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada.
2. I veicoli di cui al comma 1, ancorché con rimorchio o semirimorchio, sono qualificati mezzi d'opera sulla carta di circolazione in conformità alle caratteristiche tecnico-costruttive e operative stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto; non possono comunque superare i limiti di cui all'articolo 32, nonché il peso massimo a pieno carico di 56 tonnellate.
3. La circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33 è limitata alle sole strade, o tratti di esse, non comprese negli appositi elenchi di cui al comma 4, nel rispetto della segnaletica ivi installata.
4. L'ANAS per le autostrade e le strade statali, le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione e le regioni per le strade provinciali e comunali, redigono gli elenchi delle rispettive strade, o tratti di esse, che per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio stradale non sono idonei al transito dei veicoli indicati nel comma 3. Gli enti predetti trasmettono gli elenchi, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministro dei lavori pubblici che ne cura la pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo al conducente di accertare, prima dell'inizio del viaggio, le condizioni di percorribilità delle strade e autostrade, consultando anche telefonicamente i competenti compartimenti dell'ANAS, i quali prenderanno nota dell'avvenuto accertamento.
A tali compartimenti dovrà pervenire tempestivamente, da parte degli enti preposti, comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto allo stato di transitabilità riportato negli elenchi annuali.
5. Fermo restando il disposto del sesto comma dell'articolo 10, i mezzi d'opera devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta un'ulteriore somma, ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata esclusivamente alle porte controllate manualmente.
6. I mezzi d'opera a pieno carico non possono superare la velocità di 40 e di 60 chilometri orari, rispettivamente all'interno e all'esterno dei centri abitati. Possono circolare sulle autostrade solo se la velocità stabilita dal decreto di cui al comma 2 ed indicata sulla carta di circolazione è superiore a quella minima consentita sulle autostrade.
7. Chiunque circola con un veicolo avente un carico eccedente i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, senza avere sulla carta di circolazione l'indicazione di mezzo d'opera, ovvero senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 58, nono comma, oltre a quella stabilita dall'articolo 121 per l'eccedenza di peso che risulterà all'atto del controllo. Il sequestro del veicolo previsto dall'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sarà mantenuto fino all'adempimento della prescrizione omessa.
8. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nel comma 1, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquecentomila a lire duemilioni e con la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile che adotterà il provvedimento di sospensione.
Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
9. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione.
10. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 5, il conducente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire centomila a lire quattrocentomila; se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 5, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, terzo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 38/1982, poi modificato dalla legge n. 229/1990 e dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 10 (Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali). - Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:
1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'art. 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 32, semprechè non vengano superati i limiti dell'art. 33;
2) (abrogato dalla presente legge).
Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:
a) superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;
b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.
Non sono considerati trasporti eccezionali:
a) il trasporto di veicoli, mediante autoveicoli aventi attrezzatura permanente specifica, con altezza che eccede nei limiti di venti centimetri e con lunghezza che eccede nel limite del dodici per cento le misure massime stabilite dall'art. 32. L'eccedenza in lunghezza può essere anteriore o posteriore, oppure soltanto posteriore, ma sempre entro il limite del dodici per cento;
b) il trasporto di containers qualora l'altezza del veicolo carico ecceda di non oltre trenta centimetri l'altezza massima stabilita dall'art. 32.
I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome o nella disponibilità delle predette aziende.
Si intendono per cose indivisibili quelle di cui è tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.
I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria.
L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera b) del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il rispetto della iscrizione nella fascia d'ingombro di cui all'art. 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313.
L'autorizzazione è data volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada: ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potrà autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalità.
L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le oppportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.
L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'art.
58.
Il provvedimento di autorizzazione non impone la scorta della polizia della strada con riferimento al trasporto delle seguenti cose indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda l'impegno di veicoli eccezionali ai sensi del secondo comma che non eccedono a pieno carico il peso complessivo di trentotto tonnellate se isolati a tre assi, quarantotto tonnellate se isolati a quattro assi, ottantasei tonnellate se complessi a sei assi e centotto tonnellate se complessi a otto assi e che i veicoli o i complessi rispettino, anche con il carico, le dimensioni massime di cui al terzo comma:
a) blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro;
b) elementi indivisibili per la costruzione di opere pubbliche nonché edili;
c) prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils e laminati grezzi.
Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole e operatrici, quando ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo.
Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonché le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari.
Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'art. 32, ovvero quelli stabiliti nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire unmilione.
Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'art. 33, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'art. 121.
Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Chiunque avendola conseguita, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione".
- Si riportano gli articoli 32, 33 e 121 del medesimo testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959:
"Art. 32 (come sostituito dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38) (Sagoma limite). - Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30.
La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, dodici metri per i veicoli isolati a due o più assi.
La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della caravan non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto- caravan non può eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, metri 8.
Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18.
Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo.
Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.
Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila".
"Art. 33 (come sostituito dall'art. 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 38) (Pesi massimi). - Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i cinquanta quintali per veicoli a un asse, ottanta quintali per quelli a due assi e cento quintali per quelli a tre o più assi.
Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere sessanta quintali; fa eccezione l'unità posteriore dell'autosnodato.
Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a otto chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e venti centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i centottanta quintali se si tratta di veicoli a due assi, i duecentoquaranta quintali se si tratta di veicoli a tre o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i centonovanta quintali.
Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere i centoventi quintali.
In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a due metri fra loro, il peso massimo non deve superare duecento quintali, se a distanza inferiore a un metro e venti centimetri non deve superare il valore di centosettanta quintali; se a distanza non superiore a un metro, non deve superare il valore di centoventi quintali.
Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere trecento quintali se a tre assi, quattrocento quintali se a quattro assi, quattrocentoquaranta quintali se a cinque o più assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere duecentoquaranta quintali se a tre assi, quattrocento quintali se a quattro assi, quattrocentoquaranta quintali se a cinque o più assi.
Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo, non può superare i duecentoventi quintali se a due assi e duecentocinquanta quintali se a tre o più assi".
"Art. 121 (come sostituito dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1982, n. 38, poi modificato dall'art. 9, comma 5, del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132) (Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi). - I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione.
Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il cinque per cento, a quello indicato dal documento di circolazione quando detto peso è superiore ai cento quintali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera i dieci quintali;
b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera i venti quintali;
c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera i trenta quintali;
d) da lire quattrocentomila a lire unmilione e seicentomila, se l'eccedenza non supera i trenta quintali.
Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato il cui peso complessivo risulti superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma.
La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei veicoli, anche se non vi fosse eccedenza di peso nel complesso.
Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a cento quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure, superi il trenta per cento del peso complessivo.
Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'art.
33.
Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di cui all'art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, le sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi si applicano sulle eccedenze di peso rispetto al peso complessivo indicato dalla carta di circolazione senza la franchigia del cinque per cento.
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio è subordinata al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il dieci per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore.
Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalità per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo.
L'art. 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è abrogato.
Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del Paese di origine di oltre il cinque per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non è ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'art. 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'art. 10".
- Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) prevede che: "È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione".
Le modalità di effettuazione del sequestro di cose, veicoli e natanti sono indicate nel capo II del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
- Il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 27/1978 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), aggiunto dall'art. 5, comma quarantanovesimo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, prevede che: "Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una soprattassa pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La soprattassa è elevata al venti per cento se il pagamento è effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la soprattassa è pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle soprattasse non può essere inferiore a lire cinquemila".