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LEGGE 8 novembre 1991, n. 376

Norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati.

note: Entrata in vigore della legge: 14/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal: 14-12-1991
al: 31-12-1992
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 10 del testo unico delle norme  sulla  circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15
giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della  legge  10
febbraio 1982, n. 38, e  successivamente  modificato  dalla  legge  2
agosto 1990, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo comma e' abrogato il numero 2); 
    b) il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Il Ministro dei  trasporti  stabilisce,  con  propri  decreti,  le
caratteristiche costruttive e funzionali delle  macchine  agricole  e
operatrici, quando ricorrono le disposizioni contenute  nel  presente
articolo"; 
    c) al tredicesimo comma sono soppresse, in fine, le parole: "e di
quelli di cui al primo comma, numero 2)". 
  2. Dopo l'articolo 10 del citato testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica n.  393  del  1959,  e'  inserito  il
seguente: 
  "Art. 10-bis (Circolazione dei mezzi d'opera).  -  1.  Sono  'mezzi
d'opera' i veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e
il trasporto di  materiali  d'impiego  o  di  risulta  dell'attivita'
edilizia, stradale, di escavazione e mineraria e  assimilati,  ovvero
che completano durante la marcia il  ciclo  produttivo  di  specifici
materiali per le costruzioni edilizie; tali  veicoli  possono  essere
adibiti  a  trasporti  in  eccedenza  ai  limiti  di  peso  stabiliti
nell'articolo 33. I mezzi d'opera devono essere altresi' idonei  allo
specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e
fuoristrada. 
   2. I veicoli  di  cui  al  comma  1,  ancorche'  con  rimorchio  o
semirimorchio,  sono  qualificati  mezzi  d'opera  sulla   carta   di
circolazione in conformita' alle caratteristiche  tecnico-costruttive
e operative stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto;
non possono comunque  superare  i  limiti  di  cui  all'articolo  32,
nonche' il peso massimo a pieno carico di 56 tonnellate. 
   3. La circolazione dei mezzi d'opera in  eccedenza  ai  limiti  di
peso stabiliti nell'articolo 33  e'  limitata  alle  sole  strade,  o
tratti di esse, non comprese negli appositi elenchi di cui  al  comma
4, nel rispetto della segnaletica ivi installata. 
   4. L'ANAS per le autostrade e le strade statali, le concessionarie
autostradali per le autostrade in concessione e  le  regioni  per  le
strade provinciali e comunali, redigono gli elenchi delle  rispettive
strade, o tratti di esse, che per motivi di sicurezza o di tutela del
patrimonio stradale non sono idonei al transito dei veicoli  indicati
nel comma 3. Gli enti predetti trasmettono gli elenchi, entro  il  31
marzo di ogni anno, al Ministro dei lavori pubblici che  ne  cura  la
pubblicazione  annuale  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  al  conducente  di  accertare,   prima
dell'inizio del  viaggio,  le  condizioni  di  percorribilita'  delle
strade e autostrade, consultando anche telefonicamente  i  competenti
compartimenti  dell'ANAS,  i  quali  prenderanno  nota  dell'avvenuto
accertamento. 
A tali compartimenti dovra' pervenire tempestivamente, da parte degli
enti  preposti,  comunicazione  di  ogni   variazione   eventualmente
intervenuta rispetto allo stato di  transitabilita'  riportato  negli
elenchi annuali. 
   5. Fermo restando il disposto del sesto comma dell'articolo 10,  i
mezzi d'opera devono essere muniti, ai fini  della  circolazione,  di
apposito  contrassegno  comprovante  l'avvenuto   pagamento   di   un
indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di  possesso,  da
corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. Per
la circolazione  sulle  autostrade  dei  mezzi  d'opera  deve  essere
corrisposta un'ulteriore somma, ad  integrazione  dell'indennizzo  di
usura. Tale somma e' equivalente alla tariffa autostradale  applicata
al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve
essere versata esclusivamente alle porte controllate manualmente. 
   6. I  mezzi  d'opera  a  pieno  carico  non  possono  superare  la
velocita' di 40 e di 60 chilometri orari, rispettivamente all'interno
e all'esterno dei centri abitati. Possono circolare sulle  autostrade
solo se la velocita' stabilita dal decreto  di  cui  al  comma  2  ed
indicata sulla carta di circolazione e'  superiore  a  quella  minima
consentita sulle autostrade. 
   7. Chiunque circola con un veicolo avente un  carico  eccedente  i
limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, senza avere sulla carta di
circolazione l'indicazione di mezzo d'opera, ovvero senza  essere  in
possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, e' punito con la
sanzione prevista  dall'articolo  58,  nono  comma,  oltre  a  quella
stabilita dall'articolo 121 per l'eccedenza di  peso  che  risultera'
all'atto  del  controllo.   Il   sequestro   del   veicolo   previsto
dall'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689,
sara' mantenuto fino all'adempimento della prescrizione omessa. 
   8. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nel comma 1, e' punito  con  la  sanzione  pecuniaria
amministrativa da lire cinquecentomila a lire  duemilioni  e  con  la
sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.  La  carta
di  circolazione  e'  ritirata  immediatamente  da  chi  accerta   la
violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale  della
motorizzazione civile che adottera' il provvedimento di  sospensione.
Alla terza violazione, accertata in un periodo  di  cinque  anni,  e'
disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della  qualifica  di
mezzo d'opera. 
   9. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza  ai  limiti
di peso stabiliti nell'articolo 33, sulle strade e  sulle  autostrade
non percorribili ai sensi del presente articolo,  e'  punito  con  la
sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  lire  duecentomila  a  lire
unmilione. 
   10. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno  di  cui  al
comma  5,  il  conducente  e'  punito  con  la  sanzione   pecuniaria
amministrativa da lire centomila a lire quattrocentomila; se  non  e'
stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 5,
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, terzo comma, della
legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive  modificazioni,  a  carico
del proprietario". 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
            -  L'art.  10  del  testo   unico   delle   norme   sulla
          circolazione stradale, approvato con  D.P.R.  n.  393/1959,
          come sostituito dall'art. 1 della  legge  n.  38/1982,  poi
          modificato dalla legge n. 229/1990 e dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
            "Art. 10 (Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali). -
          Sono considerati trasporti eccezionali e  sono  soggetti  a
          speciali autorizzazioni: 
            1) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che,  per
          le  loro  dimensioni,  determinano  eccedenze  rispetto  ai
          limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32, ma  sempre  nel
          rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'art. 33; insieme
          alle cose indivisibili, possono  essere  trasportate  anche
          altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti  dell'art.
          32, sempreche' non vengano superati i limiti dell'art. 33; 
            2) (abrogato dalla presente legge). 
            Sono considerati veicoli eccezionali quelli che: 
            a) superino,  anche  a  vuoto,  per  specifiche  esigenze
          funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti  negli
          articoli 32 e 33; 
            b) siano destinati a trasportare cose  indivisibili  tali
          da far superare i limiti stabiliti negli  articoli  32  e/o
          33. 
            Non sono considerati trasporti eccezionali: 
            a) il trasporto di veicoli, mediante  autoveicoli  aventi
          attrezzatura permanente specifica, con altezza  che  eccede
          nei limiti di venti centimetri e con lunghezza  che  eccede
          nel limite del dodici per cento le misure massime stabilite
          dall'art.  32.  L'eccedenza  in   lunghezza   puo'   essere
          anteriore o  posteriore,  oppure  soltanto  posteriore,  ma
          sempre entro il limite del dodici per cento; 
            b) il  trasporto  di  containers  qualora  l'altezza  del
          veicolo  carico  ecceda  di  non  oltre  trenta  centimetri
          l'altezza massima stabilita dall'art. 32. 
            I veicoli  eccezionali  possono  essere  utilizzati  solo
          dalle aziende che esercitano ai sensi di legge  l'attivita'
          del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi
          veicoli potra' avvenire solo a nome o nella  disponibilita'
          delle predette aziende. 
            Si intendono per  cose  indivisibili  quelle  di  cui  e'
          tecnicamente impossibile ridurre le  dimensioni  e/o  pesi,
          entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare
          danni alle cose stesse  o  pregiudicare  la  sicurezza  del
          trasporto. 
            I trasporti ed i veicoli eccezionali per  circolare  sono
          soggetti a specifica  autorizzazione  rilasciata  dall'ente
          proprietario  o  concessionario  per  le   strade   statali
          militari e  per  le  autostrade  e  dalle  regioni  per  la
          rimanente rete viaria. 
            L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta  per
          i veicoli eccezionali di cui alla lettera  b)  del  secondo
          comma, quando circolano senza superare nessuno  dei  limiti
          stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano  il
          rispetto della iscrizione nella fascia  d'ingombro  di  cui
          all'art. 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313. 
            L'autorizzazione e' data  volta  per  volta  o  per  piu'
          transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti  del
          peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di
          autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti
          e la scorta della polizia della strada: ove  le  condizioni
          di  traffico  e  la   sicurezza   della   circolazione   lo
          consentano, la  polizia  della  strada  potra'  autorizzare
          l'impresa  a  servirsi  di  un  proprio  autoveicolo  quale
          scorta, prescrivendone le modalita'. 
            L'autorizzazione  puo'  essere  data  solo   quando   sia
          compatibile  con  la  conservazione  delle   sovrastrutture
          stradali e  la  stabilita'  dei  manufatti.  In  essa  sono
          prescritte le oppportune cautele  e  condizioni  anche  nei
          riguardi  della  sicurezza  della   circolazione.   Se   il
          trasporto eccezionale e'  causa  di  maggiore  usura  della
          strada in relazione al tipo di veicolo, alla  distribuzione
          del carico sugli assi ed al periodo di tempo  o  al  numero
          dei transiti per il quale  e'  richiesta  l'autorizzazione,
          deve    altresi'     essere     determinato     l'ammontare
          dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada. 
            L'autorizzazione  non  puo'  essere   accordata   per   i
          motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di  peso  ed
          alle prescrizioni di esercizio indicate  nel  documento  di
          circolazione prescritto dal primo e quinto comma  dell'art.
          58. 
            Il provvedimento di autorizzazione non impone  la  scorta
          della polizia della strada  con  riferimento  al  trasporto
          delle seguenti cose indivisibili, a condizione  che  almeno
          una di esse richieda l'impegno di  veicoli  eccezionali  ai
          sensi del secondo comma che non eccedono a pieno carico  il
          peso complessivo di trentotto tonnellate se isolati  a  tre
          assi, quarantotto tonnellate se  isolati  a  quattro  assi,
          ottantasei tonnellate se complessi a sei  assi  e  centotto
          tonnellate se complessi a otto assi e che  i  veicoli  o  i
          complessi rispettino, anche con il  carico,  le  dimensioni
          massime di cui al terzo comma: 
            a) blocchi di pietra pregiata, dalla  cava  al  luogo  di
          lavoro; 
            b) elementi indivisibili  per  la  costruzione  di  opere
          pubbliche nonche' edili; 
            c) prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils e
          laminati grezzi. 
            Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti,
          le caratteristiche costruttive e funzionali delle  macchine
          agricole e operatrici,  quando  ricorrono  le  disposizioni
          contenute nel presente articolo. 
            Il Ministro dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  il
          Ministro dei trasporti, stabilisce con  propri  decreti  le
          modalita' di rilascio delle  autorizzazioni  e  l'eventuale
          indennizzo  dovuto,  nonche'   le   disposizioni   per   la
          circolazione dei veicoli eccezionali adibiti  al  trasporto
          di carri ferroviari. 
            Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione,  esegua
          trasporti   eccezionali,   ovvero   circoli   con   veicoli
          eccezionali  superando  i  limiti  dimensionali   stabiliti
          nell'art. 32, ovvero quelli stabiliti  nell'autorizzazione,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da lire cinquecentomila a lire unmilione. 
            Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo
          si applicano sia al  conducente  che  al  proprietario  del
          veicolo,  nonche'  al  committente  quando  si  tratti   di
          trasporto eseguito per suo conto esclusivo. 
            Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione,  esegua
          trasporti   eccezionali,   ovvero   circoli   con   veicoli
          eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'art.
          33,  ovvero  quelli  stabiliti  nella  autorizzazione,   e'
          soggetto alle sanzioni amministrative del  pagamento  delle
          somme previste dall'art. 121. 
            Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con
          un veicolo  eccezionale  senza  osservare  le  norme  e  le
          cautele stabilite  nell'autorizzazione,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          duecentomila a lire ottocentomila. 
            Chiunque avendola conseguita, circoli senza avere con se'
          l'autorizzazione e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento  di  una  somma  da  lire  diecimila  a  lire
          ventimila.  Il  viaggio   potra'   proseguire   solo   dopo
          l'esibizione dell'autorizzazione". 
            - Si riportano gli articoli 32, 33  e  121  del  medesimo
          testo  unico  delle  norme  sulla  circolazione   stradale,
          approvato con D.P.R. n. 393/1959: 
            "Art. 32 (come sostituito  dall'art.  5  della  legge  10
          febbraio 1982, n. 38)  (Sagoma  limite).  -  Ogni  veicolo,
          compreso il suo carico,  deve  potersi  inscrivere,  quando
          marcia in linea retta, in  una  sagoma  di  metri  2,50  di
          larghezza e di metri 4 di altezza dal piano  stradale;  per
          gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea
          urbani e suburbani e' consentito che tale altezza raggiunga
          metri 4,30. 
            La lunghezza totale, compresi gli organi di  traino,  non
          deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati  a  un  asse,
          dodici metri per i veicoli isolati a due o piu' assi. 
            La lunghezza dei semirimorchi  non  deve  eccedere  metri
          12,50. La carrozzeria della caravan non  deve  eccedere  in
          lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50;
          non  deve  eccedere  in  larghezza  metri  2,30;  l'altezza
          massima da terra non deve essere superiore a 1,8  volte  la
          larghezza  della  carreggiata  del  veicolo.  La  lunghezza
          totale delle auto- caravan non puo' eccedere per il veicolo
          isolato, a due o piu' assi, metri 8. 
            Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono  superare
          la lunghezza massima di  metri  15,50.  Gli  autosnodati  e
          filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e
          i filotreni possono raggiungere  la  lunghezza  massima  di
          metri 18. 
            Le  estremita'  del  fusello  e  del  mozzo  non  debbono
          sporgere dal contorno esteriore del veicolo. 
            Sono eccettuati dalla disposizione del  precedente  comma
          le macchine  agricole  ed  i  veicoli  a  trazione  animale
          sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente
          dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del  mozzo  o
          fusello rispetto al piano esterno del  cerchione  non  deve
          superare 25 centimetri. 
            Chiunque circoli con un veicolo che supera  i  limiti  di
          sagoma o di lunghezza stabiliti dal  presente  articolo  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da lire duecentomila a lire ottocentomila". 
            "Art. 33 (come sostituito  dall'art.  6  della  legge  10
          febbraio 1982, n. 38) (Pesi massimi). - Il peso complessivo
          a pieno carico di un veicolo,  salvo  quanto  disposto  nei
          commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in
          ordine di marcia e da  quello  del  suo  carico,  non  puo'
          eccedere i  cinquanta  quintali  per  veicoli  a  un  asse,
          ottanta quintali per quelli a due assi e cento quintali per
          quelli a tre o piu' assi. 
            Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad  un
          asse non puo'  eccedere  sessanta  quintali;  fa  eccezione
          l'unita' posteriore dell'autosnodato. 
            Per gli  autoveicoli  e  filoveicoli  isolati  muniti  di
          pneumatici tali che  il  carico  unitario  medio  trasmesso
          all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a  otto
          chilogrammi per centimetro quadrato e quando,  se  trattasi
          di veicoli a tre o piu' assi,  la  distanza  tra  due  assi
          contigui non sia inferiore ad un metro e venti  centimetri,
          il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato  non
          puo' eccedere  i  centottanta  quintali  se  si  tratta  di
          veicoli a due  assi,  i  duecentoquaranta  quintali  se  si
          tratta di veicoli a tre o piu' assi. Qualora si  tratti  di
          autobus o filobus a due assi destinati a  servizi  pubblici
          di linea urbana e suburbana il  peso  complessivo  a  pieno
          carico non deve eccedere i centonovanta quintali. 
            Qualunque sia il tipo di  veicolo,  il  peso  massimo  in
          corrispondenza dell'asse piu' caricato non deve eccedere  i
          centoventi quintali. 
            In  corrispondenza  di  due  assi  contigui  a   distanza
          inferiore a due metri fra loro, il peso  massimo  non  deve
          superare duecento quintali, se a distanza  inferiore  a  un
          metro e venti centimetri non deve  superare  il  valore  di
          centosettanta quintali; se a distanza non  superiore  a  un
          metro, non deve superare il valore di centoventi quintali. 
            Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o
          di  un  autosnodato  o  di  un  filoarticolato  o   di   un
          filosnodato, quando concorrono le condizioni  indicate  nel
          comma terzo, non deve eccedere trecento quintali se  a  tre
          assi,   quattrocento   quintali   se   a   quattro    assi,
          quattrocentoquaranta quintali se a cinque o piu'  assi;  il
          peso complessivo a pieno carico di un  autotreno  o  di  un
          filotreno, quando concorrono le  medesime  condizioni,  non
          deve eccedere duecentoquaranta  quintali  se  a  tre  assi,
          quattrocento    quintali     se     a     quattro     assi,
          quattrocentoquaranta quintali se a cinque o piu' assi. 
            Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo  isolato,
          nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo,
          non puo' superare i duecentoventi quintali se a due assi  e
          duecentocinquanta quintali se a tre o piu' assi". 
            "Art. 121 (come sostituito dall'art. 12  della  legge  12
          febbraio 1982, n. 38, poi modificato dall'art. 9, comma  5,
          del  D.L.  6  febbraio  1987,  n.   16,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  marzo   1987,   n.   132)
          (Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi).  -
          I veicoli a motore,  rimorchi  e  macchine  operatrici  non
          possono superare il peso complessivo indicato sul documento
          di circolazione. 
            Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a
          pieno carico risulti essere superiore, di oltre  il  cinque
          per cento, a quello indicato dal documento di  circolazione
          quando detto  peso  e'  superiore  ai  cento  quintali,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma: 
            a)  da  lire  cinquantamila  a  lire   duecentomila,   se
          l'eccedenza non supera i dieci quintali; 
            b)  da  lire  centomila  a  lire   quattrocentomila,   se
          l'eccedenza non supera i venti quintali; 
            c)  da  lire  duecentomila  a  lire   ottocentomila,   se
          l'eccedenza non supera i trenta quintali; 
            d)  da  lire  quattrocentomila   a   lire   unmilione   e
          seicentomila, se l'eccedenza non supera i trenta quintali. 
            Chiunque circoli con un autotreno o con un autoarticolato
          il cui peso  complessivo  risulti  superiore  di  oltre  il
          cinque  per  cento  a  quello  indicato  nella   carta   di
          circolazione,   e'   soggetto    ad    un'unica    sanzione
          amministrativa uguale a quella prevista nel secondo comma. 
            La sanzione di cui al comma precedente si  applica  anche
          nell'ipotesi di eccedenza di peso di uno solo dei  veicoli,
          anche se non vi fosse eccedenza di peso nel complesso. 
            Per  i  veicoli  di  peso  complessivo  a  pieno   carico
          inferiore a  cento  quintali,  le  sanzioni  amministrative
          previste nel secondo comma sono  applicabili  allorche'  la
          eccedenza,  superiore  al  cinque  per  cento,  non  superi
          rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento,  oppure,
          superi il trenta per cento del peso complessivo. 
            Se si tratta di motoveicoli  le  sanzioni  amministrative
          sono ridotte alla meta'. 
            Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo
          sono  applicabili  anche  ai  trasporti   ed   ai   veicoli
          eccezionali, definiti all'art. 10,  quando  non  sia  stata
          rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato
          il peso massimo complessivo  indicato  nell'autorizzazione,
          limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento
          ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'art.
          33. 
            Per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose di
          cui all'art. 1 della legge  10  luglio  1970,  n.  579,  le
          sanzioni amministrative  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  sulle  eccedenze  di  peso  rispetto   al   peso
          complessivo indicato dalla carta di circolazione  senza  la
          franchigia del cinque per cento. 
            Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo
          si applicano sia al  conducente  che  al  proprietario  del
          veicolo,  nonche'  al  committente,  quando  si  tratti  di
          trasporto eseguito per suo conto esclusivo. 
            Accertata  l'eccedenza  di  peso,  la  continuazione  del
          viaggio  e'   subordinata   al   versamento   della   somma
          corrispondente alla sanzione  amministrativa  nella  misura
          minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il dieci  per
          cento del peso complessivo  a  pieno  carico  indicato  nel
          documento di circolazione, anche alla riduzione del  carico
          entro i limiti consentiti. 
            Agli effetti delle sanzioni amministrative  previste  dal
          presente articolo i pesi complessivi indicati  nelle  carte
          di  circolazione,  nonche'  i  valori   numerici   ottenuti
          mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono
          considerare arrotondati al quintale superiore. 
            Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti,  a
          stabilire  le  modalita'  per   l'accertamento   del   peso
          complessivo del singolo veicolo. 
            L'art. 555 del regolamento  per  l'esecuzione  del  testo
          unico delle norme sulla  circolazione  stradale,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
          n. 420, e' abrogato. 
            Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora  superino  i
          pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del
          Paese di origine di oltre il cinque per cento, si applicano
          le stesse sanzioni  amministrative  previste  dal  presente
          articolo; la sanzione deve essere versata al momento  della
          contestazione e comunque prima  che  il  veicolo  lasci  il
          territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto
          sopra  stabilito,  non  e'  ammessa  per  tali  veicoli  la
          circolazione a pesi  superiori  a  quelli  massimi  di  cui
          all'art. 33, a meno che trattasi di  trasporti  eccezionali
          autorizzati a norma dell'art. 10". 
            - Il terzo comma dell'art. 13  della  legge  n.  689/1981
          (Modifiche al  sistema  penale)  prevede  che:  "E'  sempre
          disposto il sequestro del veicolo a motore  o  del  natante
          posto  in   circolazione   senza   essere   coperto   dalla
          assicurazione  obbligatoria  e   del   veicolo   posto   in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione". 
            Le modalita' di  effettuazione  del  sequestro  di  cose,
          veicoli e natanti sono indicate nel capo II del  D.P.R.  29
          luglio 1982, n. 571. 
            - Il terzo comma  dell'art.  1  della  legge  n.  27/1978
          (Modifiche al sistema sanzionatorio  in  materia  di  tasse
          automobilistiche),    aggiunto    dall'art.    5,     comma
          quarantanovesimo,  del  D.L.  30  dicembre  1982,  n.  953,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1983, n. 53, prevede che: "Per i veicoli  e  gli  autoscafi
          iscritti nei pubblici registri, qualora  il  pagamento  sia
          effettuato entro  il  mese  successivo  alla  scadenza  del
          termine stabilito, si applica a carico del proprietario del
          veicolo o autoscafo una soprattassa pari al dieci per cento
          dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o  autoscafo
          cui il pagamento si riferisce. La soprattassa e' elevata al
          venti per cento se il  pagamento  e'  effettuato  entro  il
          secondo  mese  successivo   alla   scadenza   del   termine
          stabilito.   Qualora   il   versamento    sia    effettuato
          successivamente la  soprattassa  e'  pari  all'importo  del
          tributo dovuto.  In  caso  di  insufficiente  pagamento  le
          predette soprattasse sono dovute sulla  parte  dei  tributi
          non  corrisposta.  L'importo  delle  soprattasse  non  puo'
          essere inferiore a lire cinquemila".