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DECRETO 28 agosto 1991, n. 372

Regolamento per l'attribuzione dei posti riservati nelle qualifiche di quarta categoria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici al personale della categoria inferiore.

note: 10/12/1991
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 10-12-1991
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Vista  la  legge  3  aprile  1979,  n.  101,  concernente  il nuovo
ordinamento del personale  delle  aziende  dipendenti  dal  Ministero
delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e  relativo  trattamento
economico;
  Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, riguardante  l'ordinamento
del    personale    dell'Amministrazione    delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
  Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 49308, e successive
modificazioni, con il quale le qualifiche  funzionali  e  i  relativi
profili  professionali  del  personale  dell'Azienda  di  Stato per i
servizi telefonici sono stati ascritti - ai sensi degli articoli 5  e
6  della  predetta  legge  n.  797/1981  -  alle rispettive categorie
secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n.
797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi  dei  posti  di
ciascuna  qualifica  funzionale,  pubblicato  nel  3   supplemento al
Bollettino   ufficiale   del   Ministero   delle   poste   e    delle
telecomunicazioni n. 5/1983;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31
agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei  conti  il  7  aprile
1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti
i   requisiti  culturali  per  l'accesso  alle  varie  categorie  del
personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e  delle
telecomunicazioni e le riserve dei posti per il personale interno nei
concorsi pubblici;
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, e succes-
sive  modificazioni,  con il quale sono stati disciplinati i concorsi
per l'accesso alle qualifiche funzionali del  personale  dell'Azienda
di  Stato  per i servizi telefonici, pubblicato nel 4  supplemento al
Bollettino   ufficiale   del   Ministero   delle   poste   e    delle
telecomunicazioni n. 12/1983;
  Visto  l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme
sull'organizzazione  del  mercato  del  lavoro,  come  modificato  ed
integrato  dall'art.  4  del  decreto-legge  21  marzo  1988,  n. 86,
convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
dicembre  1988, concernente modalita' e criteri per l'avviamento e la
selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della  legge  28
febbraio  1987, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del
31 dicembre 1988;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  dicembre  1990,   n.   56264,
registrato  alla  Corte  dei conti il 28 giugno 1991, registro n. 23,
foglio n. 331, con il quale, in esecuzione del citato art.  16  della
legge  28  febbraio  1987, n. 56, come successivamente modificato, e'
stata disciplinata la selezione dei lavoratori iscritti  nelle  liste
di  collocamento  da  assumere  nell'Azienda  di  Stato per i servizi
telefonici;
  Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355;
  Visto, in particolare,  il  terzo  comma  dell'art.  6  del  citato
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
che prevede la formazione di una graduatoria di merito nei  confronti
dei  dipendenti  interni  per  la copertura dell'aliquota di posti ad
essi  riservata  nelle  qualifiche  alle  quali  si  accede  a  norma
dell'art. 16 della legge n. 56/1987 come successivamente integrato  e
modificato;
  Ravvisata  la  necessita' di provvedere a disciplinare le modalita'
per procedere alla formazione della predetta  graduatoria  di  merito
per   l'attribuzione   dei  posti  riservati,  nelle  qualifiche  del
personale dell'esercizio di quarta categoria  dell'Azienda  di  Stato
per i servizi telefonici, gli appartenenti alla categoria inferiore;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentiti  la  commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il
consiglio di  amministrazione  del  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 luglio 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
GM/60734/4158DL/CR del 23 agosto 1991);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il dieci per cento dei posti disponibili  nelle  qualifiche  del
personale  dell'esercizio  di  quarta categoria dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici, riservato agli appartenenti alla  categoria
immediatamente  inferiore,  e'  attribuito mediante autonomi concorsi
interni per titoli ed esami, ai quali sono ammessi i  dipendenti  con
almeno  due  anni  di  anzianita'  di  servizio  nella  categoria  di
appartenenza.
  2. Per la qualifica di operaio  specializzato  la  riserva  e'  del
sessanta  per  cento  dei  posti  in  favore  del  personale di terza
categoria con  almeno  due  anni  di  anzianita'  di  servizio  nella
categoria stessa.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  degli  articoli  3,  5  e 6 della legge n.
          797/1981 e' il seguente:
             "Art. 3 (Declaratorie di categorie). - Con  effetto  dal
          1   gennaio  1982  le  declaratorie  di  categorie,  di cui
          all'art.  3  della  legge  3  aprile  1979,  n.  101,  sono
          modificate come segue:
          Categoria I: Attivita' semplici.
             Attivita'   elementari,   manuali  e  non,  per  il  cui
          esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
           Categoria   II:   Attivita'   semplici,   con   conoscenze
          elementari.
             Attivita'  semplici,  manuali  e  non,  il cui esercizio
          richiede preparazione e conoscenze elementari,  compresi  i
          servizi di anticamera e di semplice custodia.
          Categoria III: Attivita' tecnico-manuali con conoscenze non
          specialistiche.
             Attivita'  tecnico-manuali  che presuppongono conoscenze
          tecniche non specifiche di esecuzione elementare o,  se  di
          natura    amministrativa,    l'esecuzione   di   operazioni
          amministrative,  tecniche  o  contabili  elementari.   Puo'
          essere  richiesta  la  utilizzazione  di  mezzi, strumenti,
          apparecchiature di uso semplice.
          Categoria  IV:  Attivita'  amministrative  o  tecniche  con
          conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.
             Attivita'  amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-
          manuali   che    presuppongono    specifica    preparazione
          professionale  nel  ramo, con capacita' di utilizzazione di
          mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di proce-
          dure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate  da
          margini valutativi nella esecuzione.
          Categoria  V:  Attivita'  con  conoscenze  specialistiche e
          responsabilita' di gruppo.
             Attivita'   amministrative,   contabili    e    tecniche
          richiedenti  qualificata preparazione tecnico-professionale
          e conoscenza della tecnologia del lavoro  o  perizia  nella
          esecuzione,  espletata  con  autonomia  di  disimpegno  nei
          limiti  delle  norme  regolamentari.   Possono   comportare
          responsabilita'  di guida e di controllo tecnico-pratico di
          altri   lavoratori   a   minor   contenuto    professionale
          organizzati  in  gruppi  formali o in piccole unita' opera-
          tive.
          Categoria VI:  Attivita'  con  conoscenze  professionali  e
          responsabilita' di unita' operative.
             Attivita'     amministrativo-contabili    o    tecniche,
          nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure
          o prassi  generali,  richiedenti  qualificata  preparazione
          professionale   di  settore  e  apporto  di  competenze  ed
          esperienze specifiche nelle  operazioni  da  eseguire,  con
          autonomia   di  disimpegno,  su  apparati,  attrezzature  e
          impianti complessi. Sono caratterizzate da  responsabilita'
          di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore
          entita'  e di settori o impianti o gruppi di piccole unita'
          operative  costituite  all'interno  di  uffici   complessi,
          nonche'  da  responsabilita' dei risultati conseguiti dalle
          unita' operative sottordinate.
             Puo' essere prevista  altresi'  attivita'  di  ispezione
          contabile,      nonche'      qualificata     collaborazione
          amministrativo-contabile o tecnica nell'attivita' di studio
          e ricerca, di progettazione, di  collaudo  e  di  controllo
          ispettivo.
          Categoria  VII: Attivita' con preparazione professionale ed
          eventuale responsabilita' di unita' organiche.
             Attivita'    amministrativo-contabili    o     tecniche,
          richiedenti   preparazione   professionale   specializzata,
          comportante   ampi   margini   di   valutazione   per    il
          perseguimento  dei risultati da conseguire, con facolta' di
          iniziativa,  proposta  e decisione nell'ambito di direttive
          generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio
          e ricerca,  nel  campo  amministrativo,  di  progettazione,
          direzione  di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico
          implicante  qualificato  apporto   professionale,   nonche'
          controllo  ispettivo,  qualificata  ispezione  contabile  e
          direzione di uffici e impianti costituenti unita' organiche
          di media entita' o grandi ripartizioni  interne  di  unita'
          organiche di rilevante entita'.
             La  preposizione  alle  unita'  organiche  o alle grandi
          ripartizioni interne delle unita'  organiche  di  rilevante
          entita'  comporta la piena responsabilita' per le direttive
          o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
          Categoria  VIII:  Attivita'  con  elevata  specializzazione
          professionale ed eventuale responsabilita' di grandi unita'
          organiche.
             Attivita' amministrative, tecniche o ispettive e di stu-
          dio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori
          e  collaudi,  coordinamento  e  promozione, elaborazione di
          piani e programmi,  controllo  e  verifica  dei  risultati,
          richiedenti     preparazione     professionale    altamente
          specializzata  ed  autonoma  determinazione  dei   processi
          formativi  e  attuativi  in  ordine  agli indirizzi ed agli
          obiettivi da conseguire, nonche' di  direzione  di  uffici,
          servizi   e   impianti   costituenti  unita'  organiche  di
          rilevante entita', e relativa  ispezione  contabile,  o  di
          funzioni  vicarie di dirigenti previa formale attribuzione.
          Vi   e'   connessa    responsabilita'    organizzativa    e
          responsabilita'  diretta  delle  direttive  impartite e dei
          risultati conseguiti dalle unita' organiche sottordinate".
             "Art. 5 (Settore dell'esercizio  -  Dotazioni  organiche
          del  personale  con  qualifica  di  consigliere  e di vice-
          dirigente di VII e VIII categoria). - Con  effetto  dal  1
          gennaio    1982   i   due   settori   operativi   previsti,
          rispettivamente, dalle lettere b) e  c)  dell'ultimo  comma
          dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi
          nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.
             Con  effetto  dalla medesima data, la dotazione organica
          del  personale  della  categoria  VII  con   qualifica   di
          consigliere  e  del  personale  della  categoria  VIII  con
          qualifica di vice-dirigente e' stabilita,  rispettivamente,
          con  le  modalita' di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3
          aprile 1979, n. 101 (poi ridotta dall'art. 3 della legge 22
          dicembre 1984, n. 893, n.d.r.):
               a) nel limite dello 0,60 per cento e  dello  0,65  per
          cento    della    dotazione   complessiva   del   personale
          dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste  e  delle
          telecomunicazioni;
               b)  nel  limite  dell'1,55  per  cento e dell'1,70 per
          cento   della   dotazione   complessiva    del    personale
          dell'esercizio,  per  l'Azienda  di  Stato  per  i  servizi
          telefonici".
             "Art. 6 (Profili professionali e passaggi di categoria).
          -  I  profili professionali individuati e definiti ai sensi
          dell'art. 1, commi quarto, quinto e sesto,  della  legge  3
          aprile  1979, n. 101, sono ascritti - previa rielaborazione
          ove occorra - alle categorie rispettive  secondo  le  nuove
          declaratorie  di  cui  al  precedente  art.  3,  sentiti la
          commissione paritetica ed il consiglio di  amministrazione,
          con    decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati
          i contingenti  autonomi  di  posti  di  ciascuna  qualifica
          funzionale,    ferma   restando   la   dotazione   organica
          complessiva.
             In conseguenza di quanto sopra, nella  prima  attuazione
          della  presente  legge,  il  personale interessato passa di
          categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo
          professionale, sempreche' svolga gia' le relative mansioni.
          Il  passaggio  stesso  e'  subordinato  al  superamento  di
          apposito  accertamento  professionale  per il personale che
          non svolga gia' le suddette mansioni.
             In   corrispondenza   del   soprannumero   che   dovesse
          verificarsi  in  una  qualifica  funzionale per effetto del
          passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti,  fino  al  suo
          riassorbimento,   altrettanti  posti  nella  qualifica  del
          corrispondente  profilo  della   categoria   immediatamente
          inferiore.  Il  personale  collocato  in  soprannumero,  in
          attesa del suddetto  riassorbimento,  e'  utilizzato  nelle
          mansioni  dei  citati  posti tenuti vacanti nella categoria
          inferiore.
             Il passaggio nelle nuove categorie avra' decorrenza  dal
          1    gennaio  1982  ed  avverra'  in  base  alle  norme  di
          inquadramento economico contenute nell'art. 18 della  legge
          3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle
          disposizioni  di  cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1979,
          n. 101".
             - Il testo dell'art. 16 della legge  n.  56/1987  (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato dall'art. 4, commi 4-  bis  e  4-quinquies,  del
          D.L.  21 marzo 1988, n.  86, convertito, con modificazioni,
          nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art.  30,  comma
          1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente:
             "Art.  16  (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici).   1. Le amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici non economici a
          carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in  una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali   effettuano   le   assunzioni   dei  lavoratori  da
          inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per  i  quali
          non  e'  richiesto  il  titolo di studio superiore a quello
          della  scuola  dell'obbligo,  sulla   base   di   selezioni
          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
          in quelle di  mobilita'  che  abbiano  la  professionalita'
          eventualmente   richiesta   e   i  requisiti  previsti  per
          l'accesso  al   pubblico   impiego.   Essi   sono   avviati
          numericamente   alla   selezione   secondo  l'ordine  delle
          graduatorie risultante  dalle  liste  delle  circoscrizioni
          territorialmente competenti.
             2.  I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro  iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai   sensi
          dell'art.  1,  comma  4.    L'inserimento nella graduatoria
          della nuova sezione circoscrizionale  avviene  con  effetto
          immediato.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche'  le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
             5. Le amministrazioni centrali  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.  Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della   pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati".
             Il  comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1/988 (Norme
          in materia previdenziale, di  occupazione  giovanile  e  di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28
          febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi  di
          assunzione  a  tempo  determinato  previsti dal decreto del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle  assunzioni  temporanee   di   personale   presso   le
          amministrazioni  dello  Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della
          legge  20  marzo  1975,  n.  70   (riguardante   assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a termine consentite nelle  regioni  a  statuto  ordinario,
          nelle   province,  nei  comuni  e  nelle  unita'  sanitarie
          locali".
             - La legge n. 355/1989 reca:  "Disposizioni  concernenti
          il  personale,  l'organizzazione,  i servizi e le attivita'
          sociali  ed  assistenziali  delle  aziende  dipendenti  dal
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
             -  Il testo dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e'
          il seguente:
             "Art. 6 (Selezione). - 1. Le amministrazioni e gli enti,
          entro venti giorni dalla ricezione delle  comunicazioni  di
          avviamento  di  cui  all'art.  4 ovvero dalla pubblicazione
          delle graduatorie ai sensi dell'art. 5, debbono convocare i
          lavoratori alle prove selettive indicando giorno e luogo di
          svolgimento delle stesse.
             2. La selezione deve  consistere  nello  svolgimento  di
          prove   pratiche  attitudinali  ovvero  in  sperimentazioni
          lavorative  i  cui  contenuti  sono  da   determinare   con
          riferimento  a  quelli  previsti  nelle  declaratorie e nei
          mansionari di qualifica, categoria o profilo  professionale
          dei  comparti  di appartenenza od eventualmente anche delle
          singole amministrazioni.
             3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente
          l'idoneita' del lavoratore a svolgere le  mansioni  proprie
          della  qualifica,  categoria  o profilo professionale e non
          comporta valutazione emulativa. Si procede alla  formazione
          di  una  graduatoria  di  merito soltanto nei confronti dei
          dipendenti   interni   concorrenti   per    la    copertura
          dell'aliquota di posti ad essi riservata.
             4.  Con  apposito  provvedimento  dei  competenti organi
          delle amministrazioni ed  enti  tenuti  all'osservanza  del
          presente   decreto,   per  ciascun  profilo  professionale,
          qualifica o categoria del personale per la  cui  assunzione
          e'  prescritto l'obbligo di ricorso alle procedure previste
          dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.   56, e  suc-
          cessive   modificazioni   ed  integrazioni,  sono  indicati
          espressamente gli indici  di  riscontro  dell'idoneita'  ai
          quali   i   selettori   dovranno   attenersi   strettamente
          nell'esecuzione del riscontro.
             5. Alla sostituzione  dei  lavoratori  che  non  abbiano
          risposto  alla convocazione o non abbiano superato le prove
          o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano piu'  in
          possesso  dei  requisiti  richiesti  si  provvede fino alla
          copertura dei posti con  ulteriori  avviamenti  effettuati,
          secondo   l'ordine  della  stessa  graduatoria  vigente  al
          momento della richiesta, in seguito alla  comunicazione  da
          parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.
             6. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di
          nullita',  in luogo aperto al pubblico previa affissione di
          apposito avviso all'albo dell'amministrazione o  dell'ente.
          Ad  esse  provvede  un'apposita  commissione composta da un
          funzionario  dell'amministrazione  o  dell'ente  e  da  due
          esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della
          pubblica  amministrazione  fino alla completa copertura dei
          posti  complessivamente   indicati   nella   richiesta   di
          avviamento  o  nel  bando  di  offerta  di  lavoro.  Per le
          assunzioni di personale a tempo determinato di cui all'art.
          8, commi 2 e 4, in relazione alla precarieta' del  rapporto
          e   alla   semplicita'  delle  mansioni,  il  riscontro  di
          idoneita'  puo'   essere   eseguito   da   un   funzionario
          dell'amministrazione o dell'ente".
             Con  D.M. 1  febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale 24 aprile
          1990, n.  95) e' stato determinato il contenuto delle prove
          selettive di cui al precedente art. 6.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.