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LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  19-1-1982
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Art. 3

Declaratoria di categoria


Le attribuzioni del personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, sono classificate nelle otto categorie professionali previste dall'articolo 1 secondo lo schema seguente:
(( Categoria I: Attività semplici.
Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Categoria II: Attività semplici, con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, il cui esercizio ri chiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.
Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari Può essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti apparecchiature di uso semplice.
Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.
Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.
Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità operative.
Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.
Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.
Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.
Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.
Attività amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonché controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.
La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.
Attività amministrative, tecniche o ispettive e di studio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di rilevante entità, e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabilità diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate.))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1981, n. 797, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo 3, relative alle declaratorie di categorie, hanno effetto dal 1 gennaio 1982.