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LEGGE 6 gennaio 1983, n. 5

Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze.

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Testo in vigore dal:  27-1-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio del comune di Firenze, in applicazione della normativa a favore dei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con atto deliberativo della amministrazione comunale di Firenze.
È condizione per la cessione che il richiedente abbia nell'alloggio oggetto di assegnazione la propria effettiva e stabile dimora alla data di entrata in vigore della presente legge e che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti proprietario, nel comune di Firenze o nei comuni contermini, di altro immobile idoneo alle esigenze abitative del nucleo stesso.
All'assegnatario è equiparato, agli effetti della presente legge, chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell'alloggio, per successione, per separazione legale o scioglimento del matrimonio.