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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1991, n. 355

Regolamento recante la soppressione dei consigli di leva di Verona e Messina e la rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  22-11-1991 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e, in particolare, l'art. 41, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per disporre la variazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva, in relazione alle esigenze di servizio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1991;
Considerata la necessità di estendere la sperimentazione in atto del nuovo modello di organizzazione periferica della leva, nell'intento di semplificarne le procedure e le strutture esistenti;

Sulla

proposta del Ministro della difesa; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

1. I consigli di leva di Verona e Messina, compresi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n.
204, sono soppressi a decorrere dal 1 ottobre 1991.
2. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva sono rideterminati nella tabella allegata che sostituisce quella in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 204.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ROGNONI, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1991

Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 3

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 41 della legge n. 191/1975 (Nuove norme per il servizio di leva) è il seguente:
"Art. 41. - Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e alla tabella allegata alla presente legge, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica in relazione alle esigenze di servizio".
- Il D.P.R. n. 237/1964 contiene norme legislative sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.
- Il D.P.R. n. 204/1990 reca: "Regolamento recante la soppressione del consiglio di leva di Treviso e rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il titolo del D.P.R. n. 204/1990 si veda in nota alle premesse.