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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1990, n. 204

Regolamento recante la soppressione del consiglio di leva di Treviso e rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1991)
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Testo in vigore dal:  10-8-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e, in particolare, l'art. 41, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per disporre la variazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva, in relazione alle esigenze di servizio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990;
Considerata la necessità di estendere la sperimentazione in atto del nuovo modello di organizzazione periferica della leva, nell'intento di semplificarne le procedure e le strutture esistenti;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il consiglio di leva di Treviso, compreso nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1987, n. 579, è soppresso a decorrere dal 1 settembre 1990.
2. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva sono rideterminati nella tabella allegata che sostituisce quella in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1987, n. 579.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINAZZOLI, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1990

Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 1

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 41 della legge n. 191/1975 (Nuove norme per il servizio di leva) è il seguente:
"Art. 41. - Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e alla tabella allegata alla presente legge, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica in relazione alle esigenze di servizio".
- Il D.P.R. n. 237/1964 contiene norme legislative sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.
- Il D.P.R. n. 579/1987 reca: "Rideterminazione del numero, delle sedi e della giurisdizione territoriale dei consigli di leva".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.