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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1991, n. 354

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal:  22-11-1991 al: 7-11-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Considerata la necessità di disciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto n. 2440 del 1923, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, debbono farsi in economia, sempre che essi non siano attribuiti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:
a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali con i relativi impianti, infissi e manufatti;
b) locazione a breve termine di locali, qualora non ve ne siano disponibili altri con carattere demaniale e che siano sufficienti ed idonei, e di attrezzature di funzionamento per l'espletamento di corsi o concorsi e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni culturali e scientifiche, nonché per altre esigenze connesse all'attività dell'amministrazione;
c) lavori, provviste e servizi inerenti l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni didattiche, culturali e scientifiche a livello locale, nazionale ed internazionale;
d) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa ed altri mezzi di informazione;
e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni;
f) lavori di stenografia, traduzione, interpretazione, registrazione e copia, da liquidarsi a seguito di presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
g) riparazione, manutenzione, noleggio di automezzi, acquisto materiale di ricambio ed accessori, spese per le autofficine e le autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo;
h) lavori di stampa, tipografia e litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, trasporti e facchinaggio;
l) acquisto di generi di cancelleria, di materiale da disegno e di valori bollati;
m) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
n) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerenze;
p) lavori e provviste inerenti la pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento, la forza motrice e l'acqua dei locali adibiti a sede degli uffici;
q) acquisto, manutenzione e riparazioni di mobili, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, materiale didattico, mezzi audiovisivi, attrezzi ginnastici, macchine ed attrezzature d'ufficio;
r) funzionamento di comitati, commissioni e consigli, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;
s) i lavori, le provviste ed i servizi non previsti dalle lettere precedenti sino all'importo di L. 5.000.000.
2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), p) e q) il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 200.000.000; per le ipotesi di cui alle lettere e), f), h), l), m), n), o) e r) la medesima possibilità è consentita se il relativo importo non sia superiore a L. 100.000.000.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente delle Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi "L. 7.200.000".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'intero art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 141 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, è così formulato:
"Art. 141. - Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni 'spese di rappresentanzà e 'spese casualì.
Al capitolo 'spese di rappresentanzà sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Il capitolo per 'spese casualì è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.
È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo 'spese di rappresentanzà per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita".