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LEGGE 14 ottobre 1991, n. 336

Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto- caravan.

note: Entrata in vigore della legge: 14/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  14-11-1991 al: 31-12-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Sono soggetti alle norme della presente legge gli autoveicoli di cui alla lettera l) del primo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotta dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, definiti auto-caravan.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La lettera l) del primo comma dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393 del 1959, aggiunta dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 38/1982, così recita:
"Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore, con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:
a) - i) (omissis);
l) auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente".