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LEGGE 14 ottobre 1991, n. 336

Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto- caravan.

note: Entrata in vigore della legge: 14/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal: 14-11-1991
al: 31-12-1992
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
   la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Sono soggetti alle norme della presente legge gli autoveicoli di
cui alla lettera l) del primo comma dell'articolo 26 del testo  unico
delle norme sulla disciplina della circolazione  stradale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,  n.  393,
introdotta dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10  febbraio
1982, n. 38, definiti auto-caravan. 
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
   la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Sono soggetti alle norme della presente legge gli autoveicoli di
cui alla lettera l) del primo comma dell'articolo 26 del testo  unico
delle norme sulla disciplina della circolazione  stradale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,  n.  393,
introdotta dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10  febbraio
1982, n. 38, definiti auto-caravan.