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LEGGE 28 marzo 1991, n. 114

Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

note: Entrata in vigore della legge: 23/4/1991
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Testo in vigore dal: 23-4-1991
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' riconosciuto il diritto al ripristino nella forma  originaria
del cognome italiano assunto o attribuito in base  alle  disposizioni
degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n.  17,
convertito dalla legge 24 maggio  1926,  n.  898,  estese  dal  regio
decreto 7 aprile 1927, n. 494, ai territori gia'  annessi  all'Italia
con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778. 
  2.  Titolari  del  diritto  al  ripristino  sono  le  persone  gia'
destinatarie del decreto prefettizio con il quale il nuovo cognome e'
stato assunto o attribuito, il coniuge ed i parenti ai quali il nuovo
cognome e' stato esteso e, comunque, i  loro  discendenti  in  quanto
anagraficamente registrati con tale cognome. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             - Il testo degli articoli 1 e 2 del  R.D.L.  n.  17/1926
          (Restituzione in forma italiana dei cognomi delle  famiglie
          della provincia di Trento) e' il seguente: 
             "Art. 1. - Le famiglie della  provincia  di  Trento  che
          portano un cognome originario italiano o latino tradotto in
          altre  lingue  o  deformato  con  grafia  straniera  o  con
          l'aggiunta di suffisso straniero, riassumeranno il  cognome
          originario nelle forme originarie. 
             Saranno egualmente  ricondotti  alla  forma  italiana  i
          cognomi di origine toponomastica, derivanti  da  luoghi,  i
          cui nomi erano stati tradotti in altra lingua, o  deformati
          con  grafia  staniera,  e  altresi  i  predicati  nobiliari
          tradotti o ridotti in forma straniera. 
             La restituzione in forma italiana sara' pronunciata  con
          decreto del prefetto della provincia, che sara'  notificato
          agli interessati, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          Regno ed annotato nei registri dello stato civile. 
             Chiunque, dopo la  restituzione  avvenuta,  fa  uso  del
          cognome o del predicato nobiliare nella forma straniera, e'
          punito con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila. 
             Art. 2. -  Anche  all'infuori  dei  casi  preveduti  nel
          precedente  articolo,  possono  essere  ridotti  in   forma
          italiana con decreto del prefetto i cognomi stranieri o  di
          origine   straniera,   quando   vi   sia    la    richiesta
          dell'interessato. 
             Il  decreto  e'  annotato  nei  registri   dello   stato
          civile.". 
             La  sanzione  della  multa  di  cui   all'ultimo   comma
          dell'art. 1 sopra riportato  e'  stata  sostituita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 32 della legge
          24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),  il
          quale ha  previsto  che  non  costituissero  piu'  reato  e
          fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma di denaro tutte le  violazioni  per  le  quali
          fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 
             La misura minima e massima della sanzione di  cui  sopra
          e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 
          5 ottobre 1945,  n.  679),  poi  per  otto  (D.L.C.P.S.  21
          ottobre  1947,  n.   1250),   quindi   per   quaranta   con
          assorbimento dei  precedenti  aumenti  (art.  3,  legge  12
          luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre
          1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione  all'art.
          113, primo comma). La  misura  attuale  della  sanzione  e'
          quindi "da lire centomila a lire unmilione". 
             - Il R.D.  n.  494/1927  reca:  "Estensione  a  tutti  i
          territori delle nuove province delle disposizioni contenute
          nel regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n.  17,  circa  la
          restituzione in forma italiana dei cognomi  delle  famiglie
          della Venezia Tridentina". 
             - La legge n. 1322/1920 reca: "Approvazione del trattato
          di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano  il
          10 settembre 1919 e l'annessione  al  Regno  dei  territori
          attribuiti all'Italia". 
             - La  legge  n.  1778/1920  "Approvazione  del  trattato
          concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati
          e Sloveni".