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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679

Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale. (045U0679)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-11-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;

Vista

la deliberazione del Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Il testo dell'art. 24 del Codice penale è sostituito dal seguente:
« La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cento, né superiore a lire centomila.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere quella della multa da lire cento a lire quarantamila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».