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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 679

Modificazioni al Codice penale e al Codice di procedura penale. (045U0679)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 18-11-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visti i Codici penale e di procedura penale; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri ; Sulla  proposta
del Guardasigilli, Ministro Segretario  di  Stato  per  la  grazia  e
giustizia; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il testo dell'art. 24 del Codice penale e' sostituito dal seguente: 
  « La pena della multa consiste nel  pagamento  allo  Stato  di  una
somma non inferiore a lire cento, ne' superiore a lire centomila. 
 
  Per  i  delitti  determinati  da  motivi  di  lucro,  se  la  legge
stabilisce  soltanto  la  pena  della  reclusione,  il  giudice  puo'
aggiungere quella della multa da lire cento a lire quarantamila. 
 
  Quando, per le condizioni economiche del reo,  la  multa  stabilita
dalla legge  puo'  presumersi  inefficace,  anche  se  applicata  nel
massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al triplo ».