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LEGGE 12 luglio 1961, n. 603

Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1981)
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Testo in vigore dal:  8-8-1961

Art. 3


Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali, nonché le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta.
Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, 21 ottobre 1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal Codice di procedura penale, anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438.
Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, né alle leggi tributarie e finanziarie, parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del Codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.