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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1990, n. 446

Regolamento recante modificazioni alle misure di taluni contributi dovuti al Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  15-2-1991 al: 24-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo e del Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali;
Visto, in particolare, l'art. 15 della citata legge n. 1612 del 1960, modificato con l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, il quale prevede che le entrate del Fondo sono, tra l'altro, costituite da contributi in danaro e a mezzo marche a carico degli spedizionieri doganali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532, concernente la modificazione dell'importo del contributo annuale dovuto dagli spedizionieri doganali e dei valori delle marche previdenziali;
Considerata la richiesta 21 maggio 1990, numero 3763/TA/pd, formulata dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, in attuazione della delibera del 19 maggio 1990 del proprio consiglio di amministrazione;
Tenuto conto dell'avviso favorevole espresso dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali con delibera adottata nella seduta del 12 giugno 1990;
Ritenuta la necessità di aumentare l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo, nonché di fissare una contribuzione globale annua minima e di procedere ad una modifica della percentuale sull'importo del corrispettivo fatturato per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazioni doganali;
Considerato che gli aumenti nella misura richiesta dal Fondo predetto si rendono necessari allo scopo di garantire la copertura finanziaria per le prestazioni che vengono erogate dal Fondo medesimo e, in particolare, per la corresponsione delle pensioni secondo i criteri di cui all'art. 31 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973;
Considerato che con decreto ministeriale 12 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 1987, è stato fissato al 31 dicembre il termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che modifica gli importi delle marche e dei contributi da versare al Fondo dal 1› gennaio dell'anno successivo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;
Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 dicembre 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il contributo personale annuo previsto dall'art. 15, lettera b), del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973 - fissato in L. 2.400.000 con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532 - è elevato a L. 3.000.000.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- L'art. 15 del D.M. 30 ottobre 1973 stabilisce quali siano le entrate del Fondo, fra le quali è previsto, alla lettera b), un contributo personale annuo da parte degli iscritti al Fondo.