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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1990, n. 446

Regolamento recante modificazioni alle misure di taluni contributi dovuti al Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal: 15-2-1991
al: 24-4-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge  22  dicembre  1960,  n.  1612,  concernente  il
riconoscimento  giuridico della professione di spedizioniere doganale
e  la istituzione dell'albo e del Fondo previdenziale e assistenziale
a favore degli spedizionieri doganali;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  15 della citata legge n. 1612 del
1960,  modificato  con  l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n.
88,  il  quale  prevede  che  le entrate del Fondo sono, tra l'altro,
costituite  da  contributi  in danaro e a mezzo marche a carico degli
spedizionieri doganali;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo  1964,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile
1964,  successivamente modificato con decreto ministeriale 30 ottobre
1973,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 24 novembre
1973, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre
1960, n. 1612, innanzi citata;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987,
n.  532,  concernente  la  modificazione  dell'importo del contributo
annuale dovuto dagli spedizionieri doganali e dei valori delle marche
previdenziali;
  Considerata   la  richiesta  21  maggio  1990,  numero  3763/TA/pd,
formulata    dal   Fondo   previdenziale   ed   assistenziale   degli
spedizionieri  doganali,  in  attuazione della delibera del 19 maggio
1990 del proprio consiglio di amministrazione;
  Tenuto   conto   dell'avviso   favorevole  espresso  dal  Consiglio
nazionale  degli  spedizionieri  doganali con delibera adottata nella
seduta del 12 giugno 1990;
  Ritenuta  la necessita' di aumentare l'importo del contributo annuo
dovuto  dagli iscritti al Fondo, nonche' di fissare una contribuzione
globale annua minima e di procedere ad una modifica della percentuale
sull'importo   del   corrispettivo  fatturato  per  ogni  prestazione
professionale non riferita a dichiarazioni doganali;
  Considerato  che  gli  aumenti  nella  misura  richiesta  dal Fondo
predetto  si  rendono  necessari allo scopo di garantire la copertura
finanziaria per le prestazioni che vengono erogate dal Fondo medesimo
e,  in  particolare,  per  la corresponsione delle pensioni secondo i
criteri di cui all'art. 31 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973;
  Considerato   che   con  decreto  ministeriale  12  dicembre  1987,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 1987, e'
stato  fissato al 31 dicembre il termine per l'emanazione del decreto
del Presidente della Repubblica che modifica gli importi delle marche
e  dei  contributi  da  versare  al  Fondo  dal  1› gennaio dell'anno
successivo;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 19 novembre 1990;
  Vista  la  delibera  adottata  dal  Consiglio  dei  Ministri  nella
riunione del 19 dicembre 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il contributo personale annuo previsto dall'art. 15, lettera b),
del  decreto  ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  303 del 24 novembre 1973 - fissato in L. 2.400.000 con
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532 - e'
elevato a L. 3.000.000.
          AVVERTENZA:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  L'art.  15  del D.M. 30 ottobre 1973 stabilisce quali
          siano le entrate del Fondo, fra le quali e' previsto,  alla
          lettera  b),  un  contributo personale annuo da parte degli
          iscritti al Fondo.