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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1990, n. 433

Regolamento concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611.

note: Entrata in vigore della legge: 29/01/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  29-1-1991 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;
Vista la legge 23 dicembre 1985, n. 783, concernente modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;
Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto n. 611/1979, per adeguarlo alle norme della citata legge n. 783/1985 e alle esigenze di funzionalità della Scuola di guerra dell'Esercito;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;
Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato per quanto concerne la formulazione dell'art. 23, comma 2, in quanto la previsione di due possibili rinvii (anziché di un solo rinvio) in caso di assenze dal corso per malattia avrebbe creato disomogeneità rispetto ad analoghe previsioni in vigore per altri corsi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1990;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il capo II è abrogato;
b) la lettera a) del primo comma dell'art. 13 è sostituita dalla seguente:
" a) una prova scritta su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le Armi;";
c) l'art. 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. La commissione esaminatrice per la prova orale è nominata dal Ministro della difesa ed è composta:
a) dal comandante della Scuola di guerra, presidente;
b) dal comandante del corso di stato maggiore;
c) da cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;
d) da quattro ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;
e) da due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti.
2. In caso di impedimento o di assenza per servizio del presidente, assume la presidenza della commissione il vice comandante della Scuola di guerra.
3. La commissione delibera validamente solo se siano presenti undici membri di essa, tra cui, in ogni caso, il presidente.
4. I membri supplenti devono assistere ai lavori della commissione, ma non partecipano attivamente ad essi se non in quanto sostituiscono componenti effettivi assenti.";
d) al primo comma dell'art. 22 è aggiunto il seguente periodo: "Tale rinvio è concesso una sola volta.";
e) l'art. 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, ammesso al corso di stato maggiore, non possa iniziarne entro il quarantacinquesimo giorno di attività didattica la frequenza per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato può chiedere - inoltrando domanda documentata e munita dei pareri gerarchici alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito di frequentare l'anno accademico immediatamente successivo o, se permangono gli stessi motivi, quello ancora successivo, fermi restando i prescritti limiti di età. L'ufficiale che per gli stessi motivi non possa iniziare la frequenza del corso nei due anni accademici successivi a quello al quale è stato ammesso perde il titolo a frequentare corsi di stato maggiore.
2. L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che durante il corso di stato maggiore, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, si assenta per un periodo complessivo superiore a quarantacinque giorni, è dimesso dal corso. Tuttavia, egli potrà essere rinviato, a domanda, alla frequenza del corso immediatamente successivo, fermi restando i prescritti limiti di età. Tale rinvio è concesso una sola volta.
3. Per la richiesta e la concessione del predetto rinvio valgono le norme indicate al comma 1.
4. Dal computo dei quarantacinque giorni di assenza sono esclusi i giorni di sospensione dell'attività didattica della Scuola di guerra.
5. L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, non possa frequentare il corso di stato maggiore cui era stato ammesso, è rinviato al primo corso utile dopo la cessazione dei suddetti motivi di servizio.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1979 (abrogato dall'articolo cui si riferisce la presente nota) riguardava le modalità di ammissione dei capitani dell'Arma dei carabinieri al corso di stato maggiore.
- Il testo vigente degli articoli 13 e 22 del D.P.R. n. 611/1979 è il seguente:
"Art. 13. - Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove:
a) una prova scritta su argomenti culturali e professionali comuni a tutte le Armi;
b) una prova orale su argomenti concernenti:
regolamentazione tattica e logistica;
armi, tiro e mezzi tecnici.
I programmi delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa e allegati al bando di concorso.
Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, si osservano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Le prove d'esame non s'intendono superate se il candidato non abbia conseguito almeno diciotto trentesimi in ciascuna prova e ventuno trentesimi nella media tra la prova scritta e quella orale".
"Art. 22. - L'ufficiale dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che durante il corso di stato maggiore, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, si assenta per un periodo complessivo superiore a quarantacinque giorni è dimesso dal corso. Sarà quindi rinviato alla frequenza del corso immediatamente successivo. Tale rinvio è concesso una sola volta.
Dal computo dei quarantacinque giorni di assenza sono esclusi i giorni di sospensione dell'attività didattica della scuola di guerra".